Per i mutui che saranno contratti, dopo l' entrata in vigore della presente legge, ad un tasso superiore al 6 per cento, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6 per cento.