Art. 1
Per i mutui contratti nel periodo dal 14 agosto 1969 alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo integrativo annuo costante, di cui alla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, salvo quant' altro stabilito dall' art. 1 di detta legge, č ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso d' interesse contrattuale entro il limite massimo dell' 8 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso del 6,25 per cento.
Se il contributo integrativo sia stato giā determinato e concesso nella misura prevista dall' art. 1 della citata legge, si fa luogo, a domanda dell' ente interessato, alla concessione di un contributo suppletivo pari alla differenza risultante dalla nuova misura che sarā determinata secondo le modalitā previste dal comma precedente e quella giā applicata per la concessione del contributo integrativo.
La disposizione del precedente comma si applica anche per i mutui contratti prima del 14 agosto 1969, qualora l' Istituto mutuante, per effetto dell' aumento del tasso ufficiale di sconto, avvalendosi di apposita clausola contrattuale, abbia elevato il tasso d' interesse.