Legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per agevolare la progettazione delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale, di bonifica integrale e montana e per l' esecuzione di opere di miglioramento fondiario.
Art. 4
La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.