Art. 1
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, da eseguirsi in concessione nonché per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le opere di miglioramento fondiario sono ammissibili, oltre al costo effettivo delle opere, le spese di amministrazione e gli altri oneri vari secondo le percentuali che verranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Per le infrastrutture a servizio di più fondi e per le altre opere di miglioramento fondiario, se eseguite da Enti, Consorzi o Cooperative, sono ammessi pagamenti di stati d' avanzamento, fino alla concorrenza dei nove decimi dell' effettivo costo delle medesime. Il rimanente decimo sarà liquidato all' atto del collaudo delle opere stesse.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 17, primo comma, L. R. 42/1980
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.