L' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare allo Stato nelle Stazioni sperimentali agrarie consorziali di Udine e di Gorizia, di cui al RD 11 giugno 1922, n. 875, rispettivamente al RD 22 maggio 1924, n. 1261, con decorrenza dalla data di comunicazione del recesso dello Stato ai predetti Consorzi, prevista dall'
articolo 28 del DPR 23 novembre 1967, n. 1318.