Legge regionale 25 marzo 1968, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 13/06/1973

Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d' infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici, nonché delle scuole per infermiere ed infermieri generici e per puericultrici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2 Legge abrogata da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1971
3 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1971
2 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 47/1973