Art. 6
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 24 con la denominazione: << Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazioni di speciali ricorrenze >> e con lo stanziamento di lire 155 milioni.
A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di lire 100 milioni dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 498 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 2 dell' elenco 4 allegato al bilancio medesimo) - ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64 - e mediante storno di lire 55 milioni dal capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1968.
L' onere di 155 milioni previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, fa carico al sopracitato capitolo 24.