Art. 5
I contributi di cui agli articoli precedenti sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione da parte degli Enti assegnatari del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.
È fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.