Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.
Art. 7
La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere ed i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta dal 1 gennaio 1966 la concessione del contributo.
Sarà data preferenza alle iniziative promosse da organismi cooperativi di secondo o terzo grado o che si rivelino particolarmente utili per la commercializzazione dei prodotti e che interessino estese zone territoriali.
La misura dei contributi previsti da questo articolo può essere elevata fino al massimo del 90 per cento se le iniziative vengano realizzate in zone montane del territorio regionale.
Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, primo comma, L. R. 8/1966
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 12/1969
3 Sostituito il quinto comma con 3 commi da art. 2, primo comma, L. R. 44/1971
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 58/1979
6 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
7 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.