Legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.
Art. 10
Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrą provvedere con apertura di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in forza dell' art. 56 e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.