Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
CAPO II
 Collaudi
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 29/1969
2 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO III
 Rinvio alla disciplina normativa statale
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.