Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
CAPO III
 Istituzione ed attribuzioni
dell' organo consultivo regionale per le bonifiche
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, terzo comma, L. R. 29/1969
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1971
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
7 Parole sostituite al terzo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 42/1974
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 12/1980
11 Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
Art. 33
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 300 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietą frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietą silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dą, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2 Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 58/1979
4 Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
5 Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, secondo comma, L. R. 24/1986
8 Le funzioni del soppresso Comitato consultivo per le bonifiche in materia di agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario sono trasferite al Comitato tecnico regionale secondo il disposto dell'art. 28, terzo comma, L.R. 46/1986.