Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, terzo comma, L. R. 29/1969
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1971
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
7 Parole sostituite al terzo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 42/1974
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 12/1980
11 Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986