Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.