Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quinto comma, L. R. 29/1969, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, L. R. 36/1971
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
3 Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
4 Parole soppresse al secondo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
5 Parole soppresse al terzo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
6 Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 36/1971
7 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978