Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
5 Quarto comma abrogato implicitamente da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 36/1971
7 Parole sostituite al terzo comma da art. 12, secondo comma, L. R. 36/1971
8 Parole soppresse al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 45/1971
9 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 49/1973
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
11 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
12 Per l' esercizio in via transitoria delle funzioni del Comitato vedi articolo 44, secondo comma, L.R. 24/78, come aggiunto da articolo 1, secondo comma, L.R. 60/78.