Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001
Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.
Art. 31
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 69/1976