Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1 gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale, č concesso, entro il limite della spesa giā riconosciuta ammissibile ai fini di tale contributo, per la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni venti, un contributo integrativo annuo costante, commisurato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse contrattuale entro il limite massimo del 7,50 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse del 6,25 per cento.