Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 7
Quando le opere ed i lavori, riguardanti cooperative, di cui all' articolo 4 vengono eseguiti con l' intervento finanziario dello Stato, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale stabilita nello stesso articolo.
La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere e per i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta, dal 1 novembre 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.