Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 5
Ai fini della concessione dei contributi, previsti dall' articolo precedente, e della determinazione della misura dei medesimi, si tiene conto della importanza dell' iniziativa, della sua conformità alle direttive regionali intese all' organico sviluppo del patrimonio zootecnico della regione, della sua favorevole incidenza sulla produzione zootecnica della zona, in cui essa deve essere attuata, del livello economico di detta zona, nonché delle caratteristiche dell' azienda destinataria, con particolare riguardo all' ordinamento colturale rivolto alle produzioni foraggere, quando richiedente sia un imprenditore agricolo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.