Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 11
1. A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.
2. Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanitā pubblica veterinaria.
4. Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 č richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanitā pubblica veterinaria.
5. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 21/1970
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 13/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975
4 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 4/1978 , con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 3 della medesima legge, a tutte le pratiche gia' istruite o definite.
5 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 4/1978 , con applicabilita' delle nuove disposizioni, ex articolo 3 della medesima legge, a tutte le pratiche gia' istruite o definite.
6 Secondo comma interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 42/1980
7 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
8 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 33, L. R. 18/2011
10 Articolo sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 14/2012