Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.
Art. 1
La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell' organizzazione dell' Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonché di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell' entità dell' intervento.
Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.
È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 58/1975
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 58/1975
4 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
5 Parole soppresse al primo comma da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
6 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
7 Terzo comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
8 Quarto comma abrogato implicitamente da art. 23, comma 1, L. R. 16/1996
9 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
10 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.