Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sottosezione di Trieste dell' Istituto nazionale di fisica nucleare sovvenzioni, fino all' importo massimo di lire 100 milioni, per l' attuazione di un programma di studi e ricerche, ivi comprese indagini, prospezioni, misurazioni ed esplorazioni da eseguirsi nel territorio regionale, nonché per opere ed acquisto di attrezzature, a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti.
Art. 2
Le sovvenzioni saranno concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa approvazione, da parte della Giunta medesima, del programma, di cui all' articolo precedente, e dei preventivi di spesa.
Art. 3
È fatto obbligo alla Sottosezione di cui all' articolo 1 di fornire la dimostrazione dell' impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nei decreti di concessione.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967, è istituito, con lo stanziamento di lire 100 milioni, il capitolo 704 con la denominazione << Sovvenzioni alla Sottosezione di Trieste dell' Istituto nazionale di fisica nucleare per l' attuazione di un programma di studi e ricerche, nonché per opere ed acquisto di attrezzature a tal fine occorrenti, e per la documentazione e la illustrazione dei dati raccolti >>.