Legge regionale 10 febbraio 1967, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/04/1968

Contingenti numerici provvisori del personale regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella B da art. 67, primo comma, L. R. 22/1967
2 Legge abrogata implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
3 Tabella A abrogata da art. 29, L. R. 22/1968
4 Tabella B abrogata da art. 29, L. R. 22/1968
5 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto delle leggi regionali 21/68 e 22/68.
2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.