Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 31/1970
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 7/1975
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 42/1976
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, L. R. 55/1980
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 52/1982
6 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 3, primo comma, L. R. 31/1970
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
5 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 7/1975
6 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 42/1976
7 Articolo abrogato da art. 4, primo comma, L. R. 55/1980
Art. 3
2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 5, comma 121, L. R. 1/2007
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 15/2016
3 Primo comma abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016
4 Comma 2 abrogato da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.