Legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 03/07/2014

Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 2, L. R. 3/1970
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.
3 L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
L' autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l' ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 58/1975
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 58/1975
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, sesto comma, L. R. 70/1983
4 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
6 Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 2
Ove le opere, di cui all' art. 1, siano eseguite con l' intervento finanziario parziale dello Stato, l' Amministrazione regionale può concorrere in misura tale che l' onere a carico della proprietà risulti non inferiore al 2% (due per cento) della spesa complessiva.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 58/1975
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 3
Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono disposti, su proposta dell' Assessore all' Agricoltura, alle Foreste ed all' Economia Montana, con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell' Assessore predetto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
Le somme occorrenti, per l' attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del Bilancio regionale.
Per l' esercizio finanziario 1965 è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 25309611 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1965.
Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità della spesa.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.