Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 10, primo comma, L. R. 29/1968
2 Articolo 3 bis aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1970
3 Articolo 10 bis aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 35/1970
4 Articolo 10 ter aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 35/1970
5 Il Capo II, già contenente gli articoli 5 e 6, poi trasferiti al Capo I, si compone degli articoli da 7 a 10 ter nella versione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 4 L.R. 35/1970.
6 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
7 Legge abrogata da art. 25, primo comma, L. R. 7/1981 nel testo modificato da art. 17, L. R. 27/1985