Legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 02/03/2000

Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.
Art. 3
Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell' ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 2, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.