LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2020 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultano iscritti alle Casse medesime.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2020 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2020 al 31 marzo 2021.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), chiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
10. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell' articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2020 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
11. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 10 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
12. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 10, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
13. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 10 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
14. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 10, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
15. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2019.
16. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2020 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 10. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2019.
17. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2021 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
19.
Il comma 2 dell'articolo 30 nonies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina.>>.

20. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all' articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura fissata al comma 28, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:
a) Associazione "Scuola materna Maria Immacolata", ente gestore della scuola dell'infanzia "Maria immacolata" di Fiume Veneto;
b) "Ente Convitto A. Gianelli", ente gestore della scuola dell'infanzia "A. M. Gianelli" di Tolmezzo;
c) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine;
d) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The Mills English School di Udine e) "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I grado The Mills English School di Udine;
f) Istituto comprensivo delle "Valli del Meduna - Cosa - Arzino" di Travesio;
g) Parrocchia "San Martino Vescovo" di Zoppola, ente gestore della scuola dell'infanzia "Card. A. Panciera";
h) Parrocchia "San Giuseppe" di Pordenone, ente gestore della scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti" di Pordenone;
i) Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale "Valentino Cecutti" di Povoletto, ente gestore della scuola dell'infanzia "V. Cecutti".
25. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 24 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.
26. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
27. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall' articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)), e successive modificazioni.
28. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 31.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98 così suddivisa:
a) 2.000 euro a favore dell'Associazione "Scuola materna Maria Immacolata", ente gestore della scuola dell'infanzia "Maria immacolata" di Fiume Veneto;
b) 5.500 euro a favore dell'"Ente Convitto A. Gianelli", ente gestore della scuola dell'infanzia "A. M. Gianelli" di Tolmezzo;
c) 1.800 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola dell'infanzia The Mills English School di Udine;
d) 2.500 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola primaria The Mills English School di Udine;
e) 2.000 euro a favore di "The Mills S.r.l." di Udine, Ente gestore della Scuola secondaria di I grado The Mills English School di Udine;
f) 12.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo delle "Valli del Meduna - Cosa - Arzino" di Travesio;
g) 1.900 euro a favore della Parrocchia "San Martino Vescovo" di Zoppola, ente gestore della scuola dell'infanzia "Card. A. Panciera";
h) 2.000 euro a favore della Parrocchia "San Giuseppe" di Pordenone, ente gestore della scuola dell'infanzia "Santa Maria Goretti" di Pordenone;
i) 1.700 euro a favore dell'Associazione per la gestione della scuola materna parrocchiale "Valentino Cecutti" di Povoletto, ente gestore della scuola dell'infanzia "V. Cecutti".
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all' articolo 37 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura fissata al comma 33, a favore dell'Istituto comprensivo "Celso Macor" di Mariano del Friuli.
30. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 29:
a) sono destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado;
b) devono riguardare la lingua friulana;
c) devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti dell'area tematica "La conoscenza storica, antropologica, linguistica e ambientale del Friuli Venezia Giulia", individuata dal "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019/2020", approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 650.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
32. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e successive modificazioni.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 2.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all' articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento della offerta formativa del sistema scolastico regionale), nella misura fissata dal comma 36 in favore della Parrocchia di San Giorgio Martire di Pagnacco, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Elena Bettini".
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. ( Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera), e successive modificazioni e integrazioni, e al Bando approvato con decreto 8 agosto 2019, n. 9125/LAVFORU. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
37. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività svolta dalle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo nautico in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e il funzionamento dell'imbarcazione utilizzata per l'attività didattica.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste dal comma 37, relativamente all'attività di manutenzione dell'imbarcazione utilizzata per l'attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 8, commi 41, 42 e 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), approvata con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 14 giugno 2019, n. 6887/LAVFORU.
41. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella G di cui al comma 98.
43. Per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un progetto sperimentale per l'identificazione precoce dei problemi nelle sfere dell'apprendimento e per supportare l'attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA).
44. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" di Trieste e la scuola individuata dall'Ufficio scolastico regionale appartenente ai centri territoriali di supporto (CTS).
45. La scuola di cui al comma 44 presenta la proposta progettuale al Servizio competente in materia di istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema della convenzione di cui al comma 44, unitamente alla proposta progettuale.
47. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
48. Fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dai relativi regolamenti di attuazione, il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 20/2005 , rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 , con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 20/2005 , gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività per l'anno educativo 2020/2021.
49. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
50.
Dopo l' articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
 (Fondo per il contenimento rette)
1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.
2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.>>.

51. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 50, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
52.
Al comma 44 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole << per lo svolgimento delle attività >> sono inserite le seguenti: << , a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019 >>.

53. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tarvisio per il nido "I cuccioli" un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.
54. Per accedere al contributo di cui al comma 53 il Comune di Tarvisio deve presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 53 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 28.742,38 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
57. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: << Trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità >>;

b)
la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: << (Assegni per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità) >>;

c)
il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo non dati in comodato ai sensi del capo I e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale.>>;

d)   ( ABROGATA )
58. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018 , come sostituito dal comma 57, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
59. All' articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << e a concedere all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, soggetto deputato a coordinare le attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono in parti uguali le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del protocollo medesimo >> sono soppresse;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. All'istituzione scolastica di cui al comma 2 è liquidato l'importo annuo nella misura prevista al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono le Regioni e le Province autonome sottoscrittici del protocollo d'intesa.>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di protocollo d'intesa. Lo schema contiene i termini per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione della quota che concorre alla costituzione del Fondo di cui al comma 3.>>.

60. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 6/2013 , come modificato dal comma 59, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
61. La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è modificata come segue:
a)
la lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
<<h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.>>;

c)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
<<c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS, quelli di competenza del sistema universitario regionale e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario;>>;

d)
la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
<<g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi.>>;

e)
dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9, è inserita la seguente lettera:
<<d bis) la programmazione delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate;>>;

f)
dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le risorse di cui al comma 2, lettera d bis), sono stabilite con la legge di stabilità regionale.>>;

g)
il comma 7 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS.>>;

h)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
<<c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.>>.

62. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di 1.320.000 euro suddivisa in ragione di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della terza età di Lignano un contributo straordinario per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).
64. Il contributo di cui al comma 63 è concesso a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2018, n. 0192/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell' articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione.
66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 3.400 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
67. Ai sensi dell' articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata all'Università degli studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione per l'anno 2021.
68. Le risorse di cui al comma 67 sono ripartite nella misura di 267.100 euro a favore dell'Università degli studi di Udine e nella misura di 50.000 euro a favore della Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
70.
L' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell'istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), è abrogato.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del Progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale", promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e realizzato dalla Fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti, volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline dell'italiano, della matematica e delle scienze.
72. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati gli schemi di convenzione e la proposta di interventi, unitamente al riparto delle risorse a favore delle due Università quali due unici Poli del Progetto nazionale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Gli interventi sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, soprattutto nelle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica a distanza.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rispettivamente al Comune di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e al Liceo Scientifico statale "G. Marinelli" di Udine un contributo straordinario per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020, da suddividersi in parti uguali tra i beneficiari.
75. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 74 presentano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
77. L' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è modificato come segue:
a)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, dal Consorzio Innova FVG di Amaro e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.>>;

b)
al comma 17 le parole << tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste >> sono sostituite dalle seguenti: << tra i soggetti di cui al comma 16 >>;

c)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.>>;

d)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).>>;

e)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto e i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).>>;

f)
al comma 21, dopo le parole << al progetto. >> è aggiunto il seguente periodo: << La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16. >>;

g)   ( ABROGATA )
h)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.>>;

i)
il comma 23 è sostituito dal seguente:
<<23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 15 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.>>;

j)
al comma 25, prima delle parole << Qualora le risorse >> è inserito il seguente periodo: << Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. >>.

78. Per le finalità derivanti dal disposto di cui ai commi 16, 18 e 23 dell' articolo 7 della legge regionale 27/2014 , come sostituito dalle lettere a), c) e i) del comma 77, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2 quater, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), il contributo, a titolo di cofinanziamento, al Comune di Pordenone, che in riferimento alla medesima legge regionale ha presentato nei termini istanza ai sensi dell'Avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, ma non ammissibile a contributo per carenza di documentazione.
80. Per accedere al cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, il Comune di Pordenone presenta domanda alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'Avviso richiamato al comma 79.
81. Per la ripartizione delle risorse disponibili e per la concessione del cofinanziamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'Avviso richiamato al comma 79.
82. Per le finalità di cui al 79 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale complessivo di 60.000 euro, di pari importo, ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti per valorizzare iniziative e attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale.
83 bis. In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività finanziate ai sensi del comma 83, per l'anno 2020, possono realizzarsi entro il 30 giugno 2021. I Comuni trasmettono la rendicontazione del contributo concesso entro il 30 settembre 2021.
84. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 83, corredata del programma annuale di attività per l’intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa, è presentata alla struttura regionale competente in materia di pari opportunità entro il 31 marzo di ogni anno. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 60.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia di età 3-14 anni o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 , per la fascia di età 3-12 anni. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all' articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio).
88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.
89. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici.
90. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 86, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
91. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2020 un assegno di importo pari a 1.200 euro.
92. L'assegno di cui al comma 91 è istituito per un periodo sperimentale ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 198 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
93. Per accedere al beneficio di cui al comma 91 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune competente per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro centottanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche per la famiglia da pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.
94. L'assegno di cui al comma 91 è corrisposto dal Comune a cui è stata presentata la domanda.
95. Per consentire ai Comuni le erogazioni dell'assegno di cui al comma 91 la Regione trasferisce agli stessi gli importi, tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia, entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.
96. L'assegno di cui al comma 91 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.
97. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 5.500.000 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.
98. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Comma 86 sostituito da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 6/2020
2Comma 87 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 6/2020
3Comma 88 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 6/2020
4Parole sostituite al comma 89 da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 6/2020
5Parole sostituite al comma 93 da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 6/2020
6Parole sostituite al comma 86 da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
7Parole aggiunte al comma 87 da art. 76, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 13/2020
8Parole sostituite al comma 87 da art. 76, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 13/2020
9Parole aggiunte al comma 87 da art. 76, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 13/2020
10Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 22/2020
11Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 22/2020
12Comma 83 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 22/2020
13Lettera d) del comma 57 abrogata da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 13/2018, a decorrere dall'1/1/2021.
14Parole sostituite al comma 84 da art. 7, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
15Comma 21 abrogato da art. 8, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16Comma 22 abrogato da art. 8, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Comma 23 abrogato da art. 8, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18Lettera g) del comma 77 abrogata da art. 8, comma 29, lettera f), L. R. 26/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 21 bis, L.R. 27/2014, con effetto dall'1/1/2021.
19Parole sostituite al comma 67 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
20Parole sostituite al comma 68 da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 13/2021
21Parole sostituite al comma 84 da art. 7, comma 12, L. R. 13/2023