LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 34
 (Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;
a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
a quater) gli appartenenti alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;
b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;
c) i minori dell’età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;
c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.
4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.
4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.
4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
Note:
1Il comma 2, lett. a) e il comma 3 possono trovare applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dall'art. 38, c. 5, della presente legge.
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 3, L. R. 16/2008
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 5, comma 56, L. R. 17/2008
4Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 57, L. R. 17/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 59, L. R. 17/2008
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 19, lettera f), L. R. 22/2010
8Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 13/2014
9Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 13/2014
10Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 6, L. R. 13/2014
11Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
12Lettera a ter) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
13Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 29/2017
14Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 29/2017
15Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 29/2017
16Parole soppresse alla lettera c) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 29/2017
17Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 29/2017
18Comma 1 bis abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
19Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 2, L. R. 6/2019
22Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 44, comma 4, lettera a), L. R. 6/2019
23Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 44, comma 4, lettera b), L. R. 6/2019
24Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 4, lettera c), L. R. 6/2019
25Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 19, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Comma 4 quinquies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
27Comma 4 sexies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28Comma 4 septies aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29Lettera a quater) del comma 2 aggiunta da art. 5, comma 86, L. R. 13/2023
30Parole aggiunte alla lettera a quater) del comma 2 da art. 5, comma 53, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.