LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 595.298.799.763 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1999, nell'importo di lire 614.415.149.307, con una differenza in aumento di lire 19.116.349.544, di cui lire 8.396.036.870 costituiscono quota vincolata alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati per lire 2.142.169.674, all'articolo 4, comma 28 (Tabella D con riferimento al capitolo 2259 - per lire 1.253.867.196 e al capitolo 2550 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione) e all'articolo 6, comma 37 (Tabella F con riferimento al capitolo 6740 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione).
2. Ai sensi dell'articolo 7, punto 2, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/1999, e a integrazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel periodo 2000- 2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori complessive lire 26.915 milioni, suddivise in ragione di lire 11.915 milioni per l'anno 2000, e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.
3. Per le finalità previste dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 11.915 milioni. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base 1.2.7.2.10, 10.1.25.2.183, 12.2.41.2.224, 52.3.9.2.678, 52.3.9.2.681 e 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 850, 3684, 4425, 1497, 1511 e 9710 (partita n. 117 del prospetto E/2) del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 2, comma 8 - Tabella B -, con l'articolo 4, comma 15, con l'articolo 3, comma 15 - Tabella C - e con l'articolo 8, comma 23 - Tabella H - della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 2/2000. Ai mutui di cui al comma 2, fino a concorrenza dell'importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal medesimo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2/2000 e relative modalità applicative.
4. Il capitolo 690 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.475 all'unità previsionale di base 4.3.579 dei bilanci predetti e assume la classificazione finanziaria (4.3.1).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.
6. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
7. In relazione al disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1999, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono aggiornati per ciascuna unità previsionale di base, avendo riguardo alla consistenza dei residui attivi, nonché alla consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge regionale 7/1999, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alle annesse Tabella I1 e rispettivamente Tabella I2.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. In base a quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia le somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella GU n. 301 del 24 dicembre 1999.
2. Nelle more dell'emanazione di una specifica normativa regionale, la ripartizione tra i Comuni del Friuli- Venezia Giulia delle somme versate a titolo di addizionale opzionale è effettuata secondo i meccanismi individuati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, dall'Amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale.
3. Gli adempimenti connessi alla gestione della contabilità speciale di cui al comma 1, all'accertamento delle entrate ivi affluite e all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso comma 1 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
4. In attuazione di quanto disposto al comma 1:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 al titolo VI - categoria 6.1 - è istituita l'unità previsionale di base 6.1.1074 <<Addizionale comunale opzionale all'IRPEF>> con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1760 (6.1.3) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione <<Acquisizione dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste>>;
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 55 - programma 55.1 - rubrica n. 10 - spese per partite di giro - è istituita l'unità previsionale di base 55.1.10.4.1073 <<Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF>> con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1740 (1.1.413.2.11.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione <<Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste>>.

5. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione alle medesime della somma di lire 8.664.725.570 di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 8.664.725.570 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte corrente iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9700 del documento tecnico predetto (partita n. 20 del prospetto E/1), il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto.
7. La destinazione dei finanziamenti già concessi dall'Amministrazione regionale agli Enti realizzatori degli interventi previsti negli Accordi di programma può venire variata, previa modificazione degli Accordi stessi.
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 18, L. R. 3/2002
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
3Comma 2 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
4Comma 3 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti
della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. La revisione della vigente legislazione regionale in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, prevista dall'articolo 3, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, deve tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere la partecipazione di soggetti privati al potenziamento della disponibilità di posti letto per anziani non autosufficienti nelle aree territoriali previste dalla programmazione regionale;
b) prevedere a seguito della riclassificazione delle residenze pubbliche, private sociali e private di mercato e dell'individuazione dei requisiti minimi strutturali funzionali e organizzativi prescritti per l'accoglimento di soggetti non autosufficienti, l'estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, agli utenti accolti nelle strutture, in possesso dei suddetti requisiti, facenti parte della rete delle residenze per anziani.

2. Nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, gli stanziamenti aggiuntivi autorizzati dall'articolo 3, comma 15, al capitolo 4873, finalizzati al riequilibrio nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti nei distretti delle Aziende per i servizi sanitari, sono riservati in via esclusiva a interventi di completamento, ampliamento, ristrutturazione, messa a norma di posti letto per anziani non autosufficienti facenti parte della rete residenziale attualmente esistente.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionate ai sensi della normativa regionale con le Aziende sanitarie regionali, un contributo straordinario di complessive lire 50 milioni per l'anno 2000 per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 3 le organizzazioni di volontariato presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante i predetti oneri.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4545 (1.1.162.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2000.
6. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti che gestiscono servizi residenziali per la tutela e l'integrazione delle persone con handicap grave, contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4841 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un primo contributo straordinario di lire 200 milioni alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio- educativa e occupazionale per portatori di handicap.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4842 (2.1.233.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio-educativa e occupazionale per portatori di handicap>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea un contributo straordinario in conto capitale di lire 150 milioni al fine di consentire il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche.
13. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 12, è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4843 (2.1.232.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea per il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.142.169.674 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 917.265.651 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3295 e 3296 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi rispettivamente di lire 616.402.876 e di lire 300.862.775; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 7 febbraio 2000 n. 11/RAG.
4.
All'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.>>.

5. Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è portato ad anni quattro, a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati sino a tutto l'11 ottobre 2001. Ai canoni di derivazione, per l'ulteriore anno, continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
6. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, e del comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. I finanziamenti concessi ed erogati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nel corso del 1999 possono essere utilizzati dall'ARPA sino al 31 dicembre 2004.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 da destinare ad attività meteorologiche.
9. All'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 22.3.61.1.374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 6820 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3770 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare alla realizzazione di dragaggi dei canali della Laguna di Grado e di Marano.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 4 febbraio 2000 n. 10/RAG.
12. Nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, gli organi gestori dei parchi sono autorizzati a concedere gli incentivi per le attività svolte all'interno del perimetro dei parchi così come consentite dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, qualora questo sia già stato approvato, secondo gli importi e le modalità da questo stabilite.
13. l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario di lire 500 milioni quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano.
14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti - Servizio della viabilità - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
15. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3684 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.
16. L'Amministrazione regionale, nel considerare strategico il settore dei trasporti e, in particolare, la formazione post lauream di personale specializzato nel diritto comunitario dei trasporti, è autorizzata a concedere a favore del Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti "European transport law - ETL" un contributo di lire 400 milioni per l'anno 2000 per supportare l'avvio dell'attività di funzionamento di detto Consorzio.
17. Il contributo è concesso e contestualmente erogato, in un'unica soluzione ed in via anticipata, previa approvazione del programma annuale di attività oggetto del contributo e che eventualmente prevederà forme di partecipazione gratuita del personale regionale direttamente interessato alle tematiche sviluppate dai corsi.
18. Sono ammissibili a contributo solamente le spese ordinarie e straordinarie di funzionamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
19. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del bilancio preventivo e del programma di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
20. È fatto obbligo al beneficiario di utilizzare il presente contributo entro il 31 dicembre 2001 e di presentare all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio 2002 il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.25.1.1075 <<Contributi per studi e ricerche sulle regole europee in materia di trasporti >> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione- obiettivo n. 16 - programma 16.3 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 4046 (1.1.162.2.08.05) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Contributo al Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti per l'avvio dell'attività di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.
22. All'onere di lire 400 milioni per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3773 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. 
( ABROGATO )
(3)
24. 
( ABROGATO )
(4)
25. 
( ABROGATO )
(5)
26. 
( ABROGATO )
(6)
27. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/1999, il capitolo 2263, istituito con il comma 28 - Tabella D, è inserito nel prospetto D <<Spese continuative e ricorrenti>> annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 7, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 7 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2003
3Comma 23 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
4Comma 24 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
5Comma 25 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
6Comma 26 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, unitamente all'Amministrazione provinciale di Udine, al finanziamento delle opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo di Carlino, a seguito dei gravi danni riportati, mediante la concessione di un contributo straordinario all'Amministrazione comunale competente. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 5054 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio n. 71 - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Carlino per le opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
9. Al fine di promuovere e sostenere l'iniziativa per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali, è autorizzata la concessione al Comune di Tarvisio di un contributo straordinario di lire 100 milioni nell'anno 2000 da destinare a interventi di supporto all'avvio dell'iniziativa.
10. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, di apposita domanda accompagnata dal programma degli interventi di cui al comma 9 previsti a carico dell'Amministrazione comunale per il sostegno dell'iniziativa. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5072 (2.1.232.3.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Tarvisio per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle emittenti televisive, che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, un contributo speciale di 120 milioni di lire a titolo di concorso nelle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.
13. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle lingue regionali e minoritarie, di apposita domanda accompagnata dalla documentazione illustrativa dei programmi di cui al comma 12 e dei relativi costi di produzione e diffusione. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
14. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5539 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio delle lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Contributo speciale alle emittenti televisive, non beneficiarie di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, sulle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale>> e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'anno 2000.
15. L'Amministrazione regionale promuove la trasformazione dell'Associazione per il Teatro Giovanni da Udine, come costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in Fondazione, a decorrere dall'anno 2001. A tale scopo la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione e a concorrere, nell'esercizio finanziario 2001, alla sua dotazione patrimoniale, mediante appositi conferimenti finanziari, entro i limiti dell'importo previsto dallo stanziamento autorizzato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 5 della legge regionale 2/2000.
16. In relazione a quanto disposto dal comma 15, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione di spesa prevista per gli esercizi 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato al bilancio, è individuato nella Fondazione indicata al medesimo comma 15.
17. Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo musicale e coreutico, mediante un'azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda, la formazione del pubblico e lo sviluppo della cultura musicale nel mondo della scuola, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia", aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi primari di produzione musicale.
18. La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 17 e concorre al sostegno dei suoi programmi di attività mediante appositi finanziamenti. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo Statuto della Fondazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
19. 
( ABROGATO )
(9)
20. In relazione a quanto disposto al comma 19, l'oggetto della autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5342 del Documento tecnico allegato al bilancio, è ampliato, ai fini di comprendere anche gli oneri indicati nel medesimo comma 19. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivamente autorizzato dal capitolo indicato, la quota da destinare alla Fondazione di cui al comma 17.
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
(6)
26. 
( ABROGATO )
(7)
27. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5079 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione "Contributi a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni singoli o associati che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime per il sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
(5)
30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 5, L. R. 4/2001
2Comma 7 abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 4/2001
3Comma 17 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
4Comma 18 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
5Comma 29 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
6Comma 25 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
7Comma 26 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
8Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2007
9Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 21 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
11Comma 22 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
12Comma 23 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
13Comma 24 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 10/2012
15Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
16Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
17Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
18Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
19Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera l), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20Comma 8 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, L.R. 29/1990.
Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.3.61.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di lire 800 milioni per l'anno 2000, da destinare alla promozione del comparto agroalimentare.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Friulia-Lis SpA per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.
3. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis SpA per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste. Gli interventi a favore delle imprese artigiane sono attuati nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese.
5. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.
6. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 25.2.9.2.1058, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 25 - programma 25.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione <<Sottoscrizione di prestiti obbligazionari per agevolazione alle imprese artigiane>>, con riferimento al capitolo 1375 (2.1.264.3.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
7. 
( ABROGATO )
(4)
8. 
( ABROGATO )
(5)
9. 
( ABROGATO )
(6)
10. 
( ABROGATO )
(8)
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare attraverso conferimenti annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, alla costituzione del capitale della società per azioni realizzata a seguito della trasformazione dell'Ente Fiera di Udine e, comunque, fino alla concorrenza del 51 per cento del capitale sociale anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale da altri soci.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica di Grado, di Lignano e di Trieste un contributo straordinario nella misura massima di complessive lire 700 milioni per far fronte agli interventi urgenti per l'emergenza mucillagini nell'anno 2000.
13. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9216 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica di Grado, Lignano e Trieste per gli interventi urgenti relativi all'emergenza mucillagini>> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2000.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario nella misura massima di lire 470 milioni a fronte dei risarcimenti e delle spese derivanti dalla soccombenza in cause civili.
15. Per le finalità previste dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9217 (1.1.155.2.12.31) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro per i risarcimenti e le spese derivanti dalla soccombenza in cause civili>> e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l'anno 2000.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Promotur SpA per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura del Friuli- Venezia Giulia alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa "Senza Confini", sino all'importo massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000.
17. Il decreto di concessione del finanziamento determina termini e modalità di rendicontazione del medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 16 sono demandati alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.
18. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.41 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8953 (1.1.163.2.10.12) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento alla Promotur SpA per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa "Senza confini">> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.
19. I commi 141, 142 e 143 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9227 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di lire 200 milioni; corrispondentemente è incrementato di lire 200 milioni per l'anno 2000 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 del medesimo stato di previsione, con riferimento al capitolo 9201 del Documento tecnico medesimo per le finalità di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 50/1983.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi "circuizione" e "attrezzi da posta", nonché dalle imprese di molluschicoltura, a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi in Adriatico nell'anno 2000, come accertati dall'ARPA -Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Sono escluse dal presente provvedimento le imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e/o volante e/o strascico che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti.
22. Il contributo di cui al comma 21 è concesso a favore delle imprese che hanno esercitato la pesca durante il periodo 1 giugno - 30 giugno del corrente anno, suddiviso in un'indennità commisurata alla stazza lorda del motopeschereccio, nella misura massima di lire 600.000 per TSL, e una misura sociale consistente nella copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati fissata nella misura massima di lire 80.000 giornaliere.
23. Il contributo a favore delle imprese di molluschicoltura è concesso fino al 50 per cento del danno attestato dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed accertato con perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
24. Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati, per il tramite delle associazioni di categoria, alla Direzione regionale dell'industria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima o la molluschicoltura da almeno 1 anno;
b) relativamente alle imprese produttrici di molluschi, le concessioni demaniali marittime per l'allevamento dei molluschi;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver chiesto o usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito.

25. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n.62 - Servizio degli interventi settoriali - per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7823 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione <<Contributo straordinario alle imprese che esercitano la pesca locale con i sistemi "circuizione" e "attrezzi da posta" per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000>> - lire 800 milioni;
b) capitolo 7825 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione <<Contributo straordinario alle imprese di molluschicoltura per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000>> - lire 200 milioni.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute in seguito a sentenza del Tribunale amministrativo regionale, in relazione a situazioni pregresse, per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2/1984. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio dello sviluppo industriale.
27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di lire 44 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7875 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - con la denominazione <<Oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2/1984>> e con lo stanziamento di lire 44 milioni per l'anno 2000.
28. Al fine di assicurare l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996, misura 4 - <<Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 3 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti>>, come previsto dal capo III della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 211 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.2.62.2.591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8237 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Al fine di favorire il completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo "CADSES" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenerne le relative spese nella misura di lire 10 milioni.
30. Per le finalità previste dal comma 29, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.6.1.612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 817 (2.1.158.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione <<Completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo "CADSES" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000.
31. 
( ABROGATO )
(7)
32. All'onere di lire 87.450.683 per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 31 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista - in relazione al rimborso da parte del Commissario liquidatore dei beni dell'Organo gestore riserve di caccia degli importi dovuti e non erogati di cui al comma 31 - a carico della unità previsionale di base 3.7.1030, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 3.7, con la denominazione <<Recupero di somme a carico di organismi diversi>>, con riferimento al capitolo 1169 (3.7.2) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 28 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria - con la denominazione <<Versamento alla Regione di somme a carico dell'Organo gestore riserve di caccia nei confronti del personale già dipendente dell'Organo medesimo>> e con lo stanziamento di lire 87.450.683 per l'anno 2000.
33. Al fine di adeguare la disciplina regionale degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 dell'1 febbraio 2000, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recepite dal Piano di Sviluppo Rurale in tema di tipologie di investimenti ammissibili, volumi massimi e minimi di investimento, intensità dell'aiuto, requisiti dei beneficiari, trovano applicazione per le domande di contributo regionale presentate a partire dall'1 luglio 2000.
34. Compete alla Giunta regionale l'individuazione dei capitoli di spesa per i quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 33, nonché l'adozione degli indirizzi operativi eventualmente necessari.
35. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2000, continua ad applicarsi la normativa previgente.
36. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 si applicano anche agli interventi del Fondo di rotazione regionale in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Le disposizioni previste dai commi da 2 a 6 e da 21 a 25 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 10 della medesima L.R. 18/2000, e pertanto restano sospesi i loro effetti.
2Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi 2-6, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 14 novembre 2001.
3Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi da 21 a 25, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 29 agosto 2001.
4Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
5Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
6Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
7Comma 31 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
 (Interventi per il completamento della ricostruzione)
1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la quota di lire 800 milioni è destinata ad interventi nel comune di Ovaro, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.
Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del ruolo internazionale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 725 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale>> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.
3.
All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.>>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo speciale di cui al comma 1 del citato articolo 8 della legge regionale 2/2000, in conto anticipazione dei fondi statali destinati all'attuazione del programma di cooperazione decentrata ivi previsto.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.9.2.1076 <<Cooperazione decentrata>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione- obiettivo n. 3 - programma 3.1 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1218 (2.1.254.3.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Conferimento al fondo speciale istituito presso Friulia SpA per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana- croata>> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.
6. All'onere complessivo di lire 700 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 9 del prospetto E/2).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.1060, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 9 - spese correnti - con la denominazione <<Spese di gestione di immobili>>, con riferimento al capitolo 1255 (1.1.142.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del patrimonio - con la denominazione <<Spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale ed urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale>> e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'anno 2000.
9. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i contratti definitivi a fronte dei contratti preliminari previsti dall'articolo 12 della medesima legge regionale, possono essere stipulati nello stesso anno di assunzione dei corrispondenti impegni, per far fronte ad esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare i predetti contratti preliminari in essere, al fine di adeguarne i contenuti alle suddette esigenze.
10. 
( ABROGATO )
(2)
11. Il pagamento dei residui non attribuiti ai Servizi pertinenti ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, è disposto in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2000 dal Direttore regionale dal quale il Servizio dipende.
12. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita - anche relativamente ai residui accertati e alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/1999 - alle strutture amministrative regionali ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate, per ciascuna unità previsionale di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione che la compongono, dai decreti attuativi dei citati articoli, nonché dell'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge regionale 7/1999.
13. 
( ABROGATO )
(3)
14. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, sono ammissibili a contributo le domande formulate da soggetti che, a seguito di sviluppo aziendale o dell'esercizio dell'attività libero- professionale, abbiano mutato la propria forma giuridica di costituzione rispetto al periodo d'imposta in corso al primo gennaio 1998, purché, nel caso di imprese, nei limiti dimensionali e con i requisiti della regola del "de minimis". La continuità aziendale, nel caso di imprese, viene presupposta in presenza di trasferimento d'azienda per atto tra vivi.
15. I commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono abrogati.
16.
All'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.>>.

17. 
( ABROGATO )
(4)
18. All'articolo 5, comma 20, della legge regionale 2/2000, le parole <<Lino Zanussi>> sono sostituite dalle parole <<Antonio Zanussi>>.
19.
Il comma 110 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:
<<110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui ai commi 103 e 106.>>.

20. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, in fine, è aggiunto il seguente periodo: <<Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 5187 è inserito nel prospetto D "Spese continuative e ricorrenti" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.>>.
21. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, e per gli effetti di cui all'articolo 25 della medesima legge regionale, il capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è inserito nell'elenco n. 3 annesso al Documento tecnico stesso.
22. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 16, comma 22, della legge regionale 25/1999, l'autorizzazione disposta dall'articolo 6, comma 212, Tabella F, della legge regionale 2/2000, a carico della unità previsionale di base 22.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6299 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente al limite n. 20, si intende data per gli anni dal 2000 al 2019.
23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Note:
1Parole soppresse al comma 7 da art. 8, comma 64, L. R. 1/2003
2Comma 10 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
3Comma 13 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
4Comma 17 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 9
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 medesimi e nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5.
Art. 10
 (Sospensione degli effetti di disposizioni notificate alla
Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato CE)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 6, e commi da 21 a 25, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.