LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 1997, n. 7

Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/1997
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 1
 
1. All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, le parole << o consultazioni disciplinate dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono soppresse.
Art. 2
 
1.
All'articolo 13 della legge regionale 22/1988 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19/1991, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
<< 5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12. >>.

Art. 3
 
1.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 22/1988, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1991, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< 3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 4
 
1.
Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22/1988 è sostituito dal seguente:
<< 4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo. >>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.