LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 20

Disposizioni in materia socio-assistenziale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/04/1995
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51
1.
L'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Attribuzione di funzioni ai Comuni e
gestione di servizi in regime di convenzione
1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70:
a) Unione italiana ciechi (UIC);
b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Per quanto in particolare concerne le prestazioni di seguito elencate:
a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidità, la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura a rimborso dei relativi oneri a decorrere dall'1 gennaio 1996: il finanziamento stesso è concesso ed erogato, all'inizio di ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.
4. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dai Comuni nell'osservanza di uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate ai Comuni anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.
5. Tali domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
Art. 4
 Modificazione dell'articolo 30
della legge regionale n. 51/1993
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 51/1993 è sostituita dalla seguente:
<< d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge; >>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 6
 Modificazione dell'articolo 19
della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11
1. Nel testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< c) dall'Assessore all'istruzione e alla cultura o suo delegato; >>.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 10/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 40/1995
2Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 11
 Disposizioni transitorie e procedurali
1. È fatta salva l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51/1993 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituiti dall'articolo 1 e dall'articolo 7, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora avuto esecuzione.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. Relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35, il termine per la rendicontazione è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della medesima legge regionale, al 31 luglio 1995.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 10, L. R. 37/1995 , con effetto dall' 1 gennaio 1996.
Art. 13
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla rubrica n. 20 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4756 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento ai Comuni per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4755 dello stato di previsione della spesa precitato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4756 è inserito nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
5. Gli oneri derivanti in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, come sostituito dall'articolo 1, sono posti a decorrere dall'anno 1996 carico del capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49/1993, come sostituito dall'articolo 7 fanno carico al capitolo 4746 dello stato di previsione della spesa precitato, la cui denominazione, in relazione al disposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, è così sostituita: << Contributi annui ai Comuni per la concessione di incentivazioni economiche a persone singole e nuclei familiari che ospitano anziani e persone non autosufficienti >>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 40/1987, come aggiunto dall'articolo 8, fanno carico al capitolo 4745 del precitato stato di previsione della spesa.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 116 milioni per l'anno 1995.
9. Il predetto onere di lire 116 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gi anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
10. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 116 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.