LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/04/1994
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 24, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 66, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO
54 DELLO STATUTO SPECIALE
DI AUTONOMIA
Art. 1
 Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia
ai sensi della legge regionale
9 marzo 1988, n. 10
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata, con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la somma complessiva di lire 114.000 milioni per l'anno 1994, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1994, la somma complessiva di lire 114.000 milioni, di cui:
a) lire 48.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 2
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 48.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 27.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 e quelli previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14;
b) lire 21.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 27.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 21.000 milioni fa carico al capitolo 1782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
Art. 3
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1994 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 4
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1994, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000, milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/ 1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1783 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 5
 Sussidi all'attività didattica
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 6
 Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi
per gli uffici di economia e bonifica montana
e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico sino alla concorrenza di lire 13.000 milioni i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, risultanti dai bilanci di liquidazione, come approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26/1993.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 7
 Finanziamenti alle Province di Udine e Pordenone
per il personale trasferito ai sensi dell'articolo
4 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26
(programma 0.6.2.)
1. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, relativamente al trasferimento alle Comunità montane del personale dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone, in deroga al meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 26/1993, uno specifico finanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994, per gli oneri fissi ed accessori relativi al personale medesimo, provvisoriamente trasferito presso le Province stesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 26/1993.
2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 8
 Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio
per la consultazione referendaria sulla candidatura
per le Olimpiadi invernali
(programma 0.6.2.)
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 9
 Piani comunali degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 10
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
1991, n. 65
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 11
 Finanziamento straordinario alla Comunità montana
della Carnia per il completamento di
interventi di ripristino ambientale
(programma 1.1.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, per il completamento degli interventi di ripristino ambientale in località Prà Castello-Picotta nel comune di Tolmezzo.
2. Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 1 ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 12
 Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico
Fondi statali
(programma 0.7.1.)
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
2. All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi del precitato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, ed iscritta al capitolo 613 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
CAPO III
 NORME SPECIALI IN APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA CONCERNENTE I TRASFERIMENTI
AGLI ENTI LOCALI
Art. 13
 Autorizzazione al rimborso di oneri sostenuti dai Comuni
per interventi già ammessi a finanziamento
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11
della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province sono autorizzate ad utilizzare le somme assegnate con l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché quelle assegnate con l'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni per gli interventi già ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con l'approvazione del secondo programma stralcio, limitatamente alle quote relative agli esercizi 1989 e 1990.
2. Possono essere rimborsate le spese documentate, effettivamente sostenute prima della data di entrata in vigore della presente legge che risultino ammissibili a finanziamento ai sensi della normativa regionale in materia di opere pubbliche vigente alla data di aggiudicazione del relativo appalto.
Art. 14
 Utilizzo del limite di impegno di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge regionale
7 febbraio 1990, n. 3
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, in relazione alla quota del limite di impegno assegnato alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, non impegnata al 31 dicembre 1993, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.
2. Trascorso tale termine, le somme non impegnate sul limite di impegno di cui al comma 1 costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 3/1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
TITOLO II
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 15
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 3.860 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.860 milioni fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 8.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 2.600 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
14. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 73, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, viene ridotta di lire 100 milioni e rideterminata per la quota residua in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. La spesa di lire 20.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 6, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 13.000 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 16
 Modifica della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39
Finanziamenti straordinari alle Province per investimenti
pubblici previsti da accordi di programma
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti straordinari, da erogarsi in via anticipata, per:
a) la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dei conglomerati urbani e delle aree di insediamento produttivo;
b) la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto delle aree a maggiore concentrazione urbana.
2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi.
3. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi nonché alla stipulazione di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra le Province ed i Comuni e gli Enti interessati, che preveda l'impegno da parte dei medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività svolta dalle Province ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti dal decreto di concessione. >>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 17
 Accordi di programma
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programmi 0.5.2. e 0.6.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è revocata la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per lire 500 milioni con l'articolo 102, comma 13, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per l'anno 1993, e rideterminata e incrementata di ulteriori 500 milioni per l'anno 1994 con l'articolo 74, comma 13, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata e incrementata con l'articolo 74, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n, 1, è ridotta dell'importo di lire 2.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 18
 Strumenti urbanistici nella zona del Collio
(programma 0.6.3.)
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati al punto 1, lettera d) dell'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia, approvato con DPGR n. 0111 del 23 febbraio 1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di lire 300 milioni per la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per l'assetto di aree destinate ad attività produttive agricole nei Comuni appartenenti alla zona del Collio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di un'intesa programmatica, da stipularsi tra la Provincia di Gorizia e i Comuni interessati, che preveda l'impegno da parte dei Comuni medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività di progettazione svolta dalla Provincia ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
3. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
TITOLO III
 PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE
Art. 19
 Fondo per l'occupazione
(programma 2.5.3.)
1. Al fine di favorire il sostegno delle attività produttive e dei livelli occupazionali nella regione Friuli- Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA >> un fondo speciale, da gestire con contabilità separata dalla predetta società.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi relativi ai progetti ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo n. 2 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, secondo quanto previsto dal quadro comunitario di sostegno approvato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 e con particolare riguardo alle finalità di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento stesso.
3. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Ai fini di cui al comma 2 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso.
5. Con la convenzione di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità per l'espletamento delle attività di attuazione e di controllo degli interventi nel settore industriale, che sono delegate nella sua veste di mandataria alla Friulia SpA, che le esercita attraverso i propri organi sociali.
6. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. L'onere di lire 18 miliardi fa carico al capitolo 7240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
2Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 21
 Conferimento straordinario al Fondo regionale per la
protezione civile
per interventi nel settore ambientale
(programma 1.2.2.)
1. Al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è attribuito un finanziamento di lire 10 miliardi per il raggiungimento, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 64/1986, di obiettivi di carattere straordinario attraverso l'attuazione o il finanziamento di progetti in materia di difesa del suolo e di protezione ambientale.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati dai soggetti indicati dall'articolo 10 della legge regionale n. 64/1986 e possono riguardare opere o servizi di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale, di manutenzione o di sistemazione di opere idraulico- forestali, di prevenzione di calamità naturali quali i dissesti franosi in prossimità di centri abitati, di infrastrutture viarie e di reti tecnologiche ovvero di adeguamento di opere civili alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ufficio di piano e con l'Assessore all'ambiente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al comma 1 ed approva le direttive di attuazione degli interventi, aventi ad oggetto le modalità per la redazione dei progetti.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1994.
5. L'onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 4156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 22
 Comitato interdipartimentale in
materia di lavoro
(programma 1.2.2.)
1. I finanziamenti assegnati dagli articoli 34, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 82, 108 e 110 costituiscono, anche singolarmente, risorse finalizzate oltre che al perseguimento degli interessi pubblici promossi e tutelati dalle singole leggi di settore, al mantenimento della base occupazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, per il triennio 1994-1996, un Comitato interdipartimentale composto dagli Assessori competenti nella materia relativa agli interventi di cui al comma 1. Alle sedute del Comitato partecipa, altresì, con i compiti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.
3. Il Comitato interdipartimentale definisce per gli interventi di cui al comma 1, una o più direttive intersettoriali concernenti criteri e priorità finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Le direttive sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del lavoro e integrano per il triennio 1994-1996, relativamente agli interventi di cui al comma 1, i criteri adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
4. Qualora per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi o comunque denominati, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 29/1992.
5. Le Direzioni regionali competenti agli interventi di cui al comma 1 inviano trimestralmente alla Agenzia regionale del lavoro una relazione sugli interventi realizzati con i finanziamenti indicati al comma 1 nella quale sono indicate le ricadute sull'occupazione che si prevedono dall'attuazione di detti interventi.
6. L'Agenzia regionale del lavoro presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sugli effetti delle azioni promosse nell'anno ai sensi del presente articolo sull'occupazione.
Note:
1La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
TITOLO IV
 FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI
DELLA SPESA SANITARIA
DI PARTE CORRENTE
Art. 23
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché al disposto di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 353.000 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 353.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
TITOLO V
 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 26
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per anno 1994, e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 27
 Interventi per il contenimento degli effetti
di eutrofizzazione del mare Adriatico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 28
 Aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 29
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 1.700 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili.
2. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono fissate le specifiche modalità di rendicontazione e ne viene contestualmente disposta l'erogazione in via anticipata nella misura di lire 1.200 milioni. La rimanente quota di lire 500 milioni è erogata subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, di un programma relativo al miglior utilizzo delle strutture consortili, finalizzato al raggiungimento del pareggio di gestione, che il Consorzio è tenuto a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente.
3. Il programma è definito sulla base dei risultati di uno studio, affidato ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come aggiunto dall'articolo 88 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, atto ad individuare le diverse ipotesi di utilizzazione dell'impianto di depurazione consortile della Bassa friulana, riferite in particolare alla sezione di termodistruzione, sulla base di una valutazione complessiva del relativo impatto ambientale e dei conseguenti oneri di gestione.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Gli oneri relativi allo studio di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 30
 Opere acquedottistiche
di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernenti la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 31
 Opere igienico-sanitarie
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 36
 Bonifica di aree a destinazione industriale
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 40
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 38/1985 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 54/1985, e con le modalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione delle esondazioni dei corsi d'acqua minori nel territorio del Comune di Manzano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 41
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come autorizzata in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 95, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 42
 Opere di sistemazione idraulica
del fiume Livenza
(programma 1.2.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario di lire 500 milioni al fine di consentire l'acquisizione e la ristrutturazione delle centraline idroelettriche installate sul fiume Livenza e sul Rio Paisa.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in un'unica soluzione previa presentazione, alla Direzione regionale dell'ambiente, di apposita domanda corredata dalla deliberazione dell'organo competente, relativa ai lavori di ristrutturazione, dalla relazione illustrativa dei lavori ovvero dalla deliberazione di acquisto delle centraline e dal relativo preventivo di spesa.
3. I termini e le modalità di rendicontazione dell'avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo che regola anche le eventuali restituzioni o integrazioni contributive.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2516 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 43
 Interventi urgenti di sistemazione idraulica
(programma 1.2.2.)
1. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, e 12, primo e secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, in via d'urgenza, interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione dalle esondazioni, nonché di difesa del territorio, lungo l'alveo del torrente Versa. A tal fine è conferito al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 64/1986 l'importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 44
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
Art. 45
 Interventi per l'acquisto ed il
trasporto di materiale arboreo
Fondi statali
(programma 1.3.1.)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia cura l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per il tramite della Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
2. Alla scelta della tipologia delle essenze, alla fornitura ed al trasporto provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste in base alle domande presentate ai sensi del comma 3.
3. Le domande di assegnazione delle essenze arboree necessarie sono presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione, da emanare ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, e sono riferite al numero dei nati registrati all'anagrafe nell'anno precedente.
4. I Comuni mettono a dimora le specie arboree nelle aree destinate a verde pubblico o attrezzato previste dagli strumenti urbanistici locali; ad avvenuto esaurimento di tali aree si provvede all'individuazione di aree idonee, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 113/1992.
5. Nella prima applicazione le domande tengono conto delle nascite intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 113/1992.
6. Per la produzione o l'acquisto delle piante e per il loro trasporto è autorizzata la spesa complessiva di lire 270 milioni, suddivisa in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 270 milioni fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 270 milioni si provvede con parte dell'entrata iscritta al capitolo 604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 46
 Salvaguardia dell'ambiente
forestale e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta dell'importo di lire 100 milioni dall'articolo 97, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente ridotta dell'importo di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dall'articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 600 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 97, comma 16, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 400 milioni suddiviso in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 47
 Opere idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale n. 22/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 48
 Opere idraulico - forestali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 49
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 sono autorizzati un limite di impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1994, un limite d'impegno di lire 8.000 milioni nell'anno 1995 ed un limite d'impegno di lire 20.000 milioni nell'anno 1996.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 8.000 milioni per l'anno 1994;
b) lire 16.000 milioni per l'anno 1995;
c) lire 36.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2013;
d) lire 28.000 milioni per l'anno 2014;
e) lire 20.000 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1)
1. Per le finalità previste dall'articolo 85 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere di lire 2.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 51
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i seguenti rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono così destinati:
a) gli introiti, pari a lire 2.700 milioni, previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse agli Istituti autonomi case popolari (IACP) sul Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché la somma di lire 5.300 milioni destinata per l'anno 1994 alle medesime anticipazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 15, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono destinati, per l'ammontare complessivo di lire 8.000 milioni, all'attuazione degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
b) la quota di lire 1.500 milioni degli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata, è parimenti destinata all'attuazione, per pari importo, degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale n. 45/1993, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
c) la quota di lire 8.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1995 sul precitato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, all'attuazione di interventi per pari importo degli IACP.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1996 sul citato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 non riaffluisce al precitato Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 75/1982.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982, dell'articolo 15 , comma 1, della legge regionale n. 4/1992, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, degli articoli 15, comma 2, lettera b), numero 1), e 21 della legge regionale n. 47/1993, nonché dei commi 1 e 2, l'ammontare del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.700 milioni per l'anno 1995 e lire 2.700 milioni per l'anno 1996, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1996 per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, il cui stanziamento risulta così rideterminato.
Art. 52
 Interventi a favore di soci di cooperative edilizie
in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito dall'articolo 199, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 15.500 milioni per l'anno 1994, comprensiva delle quote di complessive lire 9.500 milioni, derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 51.
2. Il predetto onere di lire 15.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 53
 Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 89, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l 'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 55
 Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.4.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 81 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e rideterminata a mutuo per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 13, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 56
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 15 e 16, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Sono revocati i due limiti d'impegno decennali di lire 1.500 milioni ciascuno autorizzati nell'anno 1994 rispettivamente dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 30/1992 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
10. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 57
 Passività del soppresso consorzio regionale
fra gli IACP
(programma 1.4.1.)
1. Per gli eventuali ulteriori oneri di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 58
 Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.6.2.)
1. Al fine di sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia pubblica e in attesa della predisposizione del Piano regionale previsto dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa dell'investimento ammissibile per la realizzazione degli interventi individuati dall'articolo 8 della legge n. 10/1991, da parte di Enti locali e Unità sanitarie locali sul proprio patrimonio edilizio.
2. Con regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono disciplinati i criteri di valutazione delle domande nonché le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO III
 INVESTIMENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 59
 Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 41/86, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 60
 Contributi in conto capitale
per l'acquisto di autobus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 56 della legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Tali contributi sono finalizzati allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, con gli accessi anteriori e centrale privi di gradini interni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente di data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 dell'1 aprile 1992.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 66

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 29, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 151, L. R. 4/2001
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VII
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 77
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1994 e lire 60.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 85.000 milioni fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 78
 Strutture sanitarie ed ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1994, e lire 5.000 milioni per l'anno 1995 ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e l'onere complessivo risultante di lire 35.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 79
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla gestione dei servizi riguardanti:
a) i consultori familiari pubblici e privati convenzionati;
b) la tutela della salute mentale;
c) la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) la disinfestazione del territorio dai ratti.
(4)
2. Dalla medesima data le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla concessione di contributi e sussidi finalizzati:
a) al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
b) al rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti nefropatici per il trattamento di dialisi nonché per la tipizzazione, il trapianto del rene e per la successiva assistenza.
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(8)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9. Ai fini di cui al comma 4, le risorse autorizzate per l'anno 1994 con il comma 8 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
a) per lire 3.000 milioni ai consultori familiari pubblici e privati;
b) per lire 3.000 milioni alla tutela della salute mentale;
c) per lire 1.000 milioni alla tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) per lire 400 milioni alla disinfestazione del territorio dai ratti;
e) per lire 100 milioni al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) per lire 2.500 milioni ai sussidi a favore dei soggetti nefropatici.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. In relazione al disposto di cui ai commi da 1 a 7, a decorrere dall'anno 1994, sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81;
b) l'articolo 17, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21;
c) la legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
d) l'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;
e) la legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
f) gli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
Art. 80
 Esclusione di capitoli di spesa dall'elenco n. 1
allegato al bilancio regionale e revoca di
autorizzazioni di spesa
(programma 2.1.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 79, a decorrere dall'anno 1994, non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 4471, 4472, 4480, 4528, 4530 e 4531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 79, sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4471 - complessive lire 200 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4472 - complessive lire 700 milioni, suddivise in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
c) capitolo 4480 - complessive lire 6.000 milioni, suddivise in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
d) capitolo 4528 - complessive lire 2.600 milioni, suddivise in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
e) capitolo 4530 - complessive lire 5.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
f) capitolo 4531 - complessive lire 4.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. A decorrere dall'anno 1994 non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/1982 i capitoli 4475 e 4478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale n. 2/1993, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4475 - complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4478 - complessive lire 800 milioni, suddivise in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 81
 Interventi integrativi a sostegno di attività
e servizi socio-sanitari
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 4476 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. L'Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare alle Unità sanitarie locali ulteriori risorse a titolo di conguaglio degli oneri sostenuti nell'anno 1993 per interventi a favore dei nefropatici di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56, qualora, e nella misura in cui, dai rendiconti presentati ai sensi della previgente normativa detti oneri risultino eccedenti i finanziamenti regionali già assegnati per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1994, di cui 10 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 350 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
6. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 10 milioni al capitolo 4535, e per lire 350 milioni al capitolo 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 82
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.900 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987 relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per l'anno 1994, lire 400 milioni per l'anno 1995 e lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 83
 Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 con l'articolo 93, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 93, comma 6, della legge regionale n. 1/1993 è ridotta di complessive lire 900 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994 e lire 400 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 84
 Interventi a favore delle famiglie e a tutela dei minori
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 85
 Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 86
 Interventi per favorire la permanenza
nelle famiglie di persone svantaggiate
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4772 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. All'articolo 34, comma 16, della legge regionale n. 49/1993, dopo le parole << elevato di pari importo >> mettere il segno dell'interpunzione e sopprimere le parole da << gli oneri derivanti >> a << di bilancio per gli anni successivi >>.
Art. 87
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1994, lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 88

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 17, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 8, comma 13, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 89
 Sovvenzioni ai Consorzi fra enti locali
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1994, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono destinate al sostegno dei servizi di livello sovracomunale gestiti dai Consorzi fra enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi ed occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.
2. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra i Consorzi e le Unità sanitarie locali secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente destinatario ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 59/1986 è determinata in misura non superiore al sessantacinque per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività indicate al comma 1 e comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario.
4. Al fine di omogeneizzare gli interventi e di assicurare il coordinamento delle azioni la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra tutti i soggetti pubblici interessati allo svolgimento delle attività e dei servizi.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 11.500 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 90
 Interventi in favore delle persone handicappate
finanziati con fondi statali
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 10.752.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 10.752.000 fa carico al capitolo 4973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sul capitolo 546 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 91
 Servizi socio-assistenziali a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della
legge regionale n. 51/1993
(programma 2.2.1.)
1. È revocata, in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico del capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLO SPORT
Art. 92
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa di lire 350 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 42 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo 5167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
8. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, in misura non superiore al dieci per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal comma 14 per far fronte agli oneri necessari al completamento e alla ristrutturazione della sede universitaria di Trieste, nella città di Gorizia.
11. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredata dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento; l'erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione.
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. Per le finalità previste dal comma 10 sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti d'impegno di lire 300 milioni ciascuno.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 300 milioni per l'anno 1995;
b) lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2004;
c) lire 300 milioni per l'anno 2005.
15. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 10 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 11 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
3Comma 12 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 93
 Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 94
 Collegio del mondo unito.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.3.2.)
1. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, rideterminata e così autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 95, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata e rideterminata per le quote di lire 2.000 milioni e rispettivamente di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dagli articoli 87 e 92, comma 17 della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 2.500 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 95
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1994, lire 2.100 milioni per l'anno 1995 e lire 3.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 8.200 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995 autorizzata con l'articolo 30, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 30 commi 3 e 4 della legge regionale n. 1/1993 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. La spesa di complessive lire 3.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 1/1993 viene rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata dall'articolo 99, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 96
 Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 52/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 60/1976 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. 
( ABROGATO )
(1)
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
15. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
16. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 14, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
17. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1994 per interventi di ristrutturazione dei locali e degli arredi della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è destinato a coprire gli oneri, comprensivi di spese tecniche e di progetto, da sostenere a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, al fine di rendere funzionale la sede dell'Archivio e della Biblioteca, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
20. La fruizione pubblica dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile è assicurata con le modalità che sono concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
23. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 97

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 46, L. R. 4/1999
Art. 98
 Interventi a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 240 milioni fa carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Lega Nazionale di Trieste e Gorizia un finanziamento straordinario una tantum di lire 200 milioni per l'anno 1994 a sostegno delle finalità istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana, un contributo straordinario di lire 400 milioni per le spese sostenute per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 35, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
14. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
15. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 10/1982 il capitolo 5616 precitato viene inserito nell' Elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 99
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 100
 Sostegno dell'attività teatrale
(programma 2.4.3.)
1. In relazione al disposto dell'articolo 6 e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a sostegno dell'attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 101
 Finanziamento a sostegno della mostra
<< Palmanova - Fortezza d'Europa >>
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione di storia patria per il Friuli di Udine un finanziamento straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per far fronte alle maggiori spese sostenute per la realizzazione della mostra << Palmanova - Fortezza d'Europa >>.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso ed erogato previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 102
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 103
 Impianti sportivi di interesse regionale ed
interprovinciale. Interventi finanziati
con ricorso a mutuo
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 104
 Interventi per lo sport
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il completamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature tecnologiche del Palazzetto dello sport. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
9. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 8 può essere erogata in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabiliste i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 46, commi 10 e 13, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 105
 Finanziamento all' IRFoP
per oneri relativi al personale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 106
 Formazione professionale della polizia comunale
(programma 2.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un finanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 36 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di complessive lire 160 milioni, suddivise in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 107
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 1.500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 99, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
TITOLO VIII
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 108
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
5. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 109
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell' agricoltura.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 18/1965 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
10. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 9 e 10 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 110
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 19/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere di lire 9.700 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 111
 Sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 112
 Credito e opere di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'anno 1994, il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2023.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2023 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 113
 Credito di miglioramento aziendale
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, dagli articoli 3 e 11 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2025.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 114
 Indennità compensativa
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 115
 Fondo di rotazione per il settore agricolo
(programma 3.1.2.)
1. La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è incrementato di lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi ivi previsti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 116
 Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 22, primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 117
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE
n. 2081/1993 nel settore agricolo
(programma 3.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione ai progetti ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del FEAOG-sezione orientamento nell'ambito dell'obiettivo 5 b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, secondo quanto previsto dal quadro comunitario di sostegno approvato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 per agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
3. L'ERSA provvede al coordinamento degli interventi attuativi del comma 1 per il settore agricolo sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
5. L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 118
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 16/1967 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 810 milioni, suddivisa in ragione di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 810 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.010 milioni, suddivisa in ragione di lire 670 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 2.010 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. 
( ABROGATO )
(1)
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6746 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 174, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2I comunicati relativi all' esame dei commi 5, 11 e 13 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
3Il comunicato relativo all' esame del comma 5 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 119
 Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1994, lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l' anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.350 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 121
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 79/1981 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. 
( ABROGATO )
(4)
14. 
( ABROGATO )
(5)
15. 
( ABROGATO )
(6)
16. 
( ABROGATO )
(7)
17. 
( ABROGATO )
(8)
18. 
( ABROGATO )
(9)
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
Note:
1I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 122
 Lotta antiparassitaria guidata.
Fondi della Camera di commercio di Gorizia
(programma 3.1.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'acquisto di centraline meteorologiche ed anemometri per la lotta antiparassitaria guidata a favore delle colture vitivinicole della provincia di Gorizia, da collegare con le attrezzature già esistenti presso l'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1994 l'iscrizione dell'entrata di pari importo, assegnata per le finalità di cui al comma 1 alla Camera di commercio di Gorizia, sul capitolo 878 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 123
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 645 milioni, suddivisa in ragione di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1985 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni, suddivisa in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/1992 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 124
 Avversità atmosferiche.
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f), della legge n. 185/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 388 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 388 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
8. L'onere complessivo di lire 1.164 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 6 ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame del comma 1 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 125
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
9. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 126
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 580 milioni per l'anno 1994 e di lire 280 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.140 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 2.700 milioni per la prestazione delle garanzie fidejussorie previste dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 174, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 127
 Finanziamenti all'ERSA per programmi di
ricerca e sperimentazione per lo
sviluppo dell'agricoltura montana
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 8/1992 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 113, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 129
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, primo comma, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 45 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 45 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 130
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 51.150 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
1 bis. 
( ABROGATO )
1 ter. 
( ABROGATO )
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. La provvista mista di cui ai commi 1 e 2 è prioritariamente utilizzata per dar corso alle istanze delle imprese che, avendo pendenti domande di contributo avanzate ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono avvalersi di detto strumento.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 131
 Consorzi garanzia fidi
fra le piccole e medie imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 132
 Interventi a sostegno del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie e ferroviarie a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 133
 Interventi a sostegno del Consorzio per lo
sviluppo industriale del Medio Tagliamento
(programma 3.2.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Medio Tagliamento un contributo straordinario nella misura massima di lire 200 milioni per l'anno 1994, per l'esproprio di aree, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il contributo è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 118, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 134
 Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 135
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall'art. 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1994 e 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 136
 Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 45, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 137
 Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 3.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 138
 Zone industriali
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 2.250 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. L'onere complessivo di lire 6.750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 42 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per gli anni dal 1992 al 2001 deve intendersi autorizzato per gli anni dal 1992 al 2011, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
Art. 139
 Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 140
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/1993 nei territori montani
(programma 3.2.4.)
1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 117, comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna provvede al coordinamento degli interventi attuativi dell'articolo 117, comma 1, nei territori montani sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 141
 Conferimento alla Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dall'articolo 97, comma 21, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 142

( ABROGATO )

Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Comma 6 ter aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 26, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 126, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 127, L. R. 4/2001
6Parole sostituite al comma 6 ter da art. 7, comma 128, L. R. 4/2001
7Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera a), L. R. 24/2009
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
10Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 143

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 144

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 145

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 146

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 147

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 148

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 149
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1994, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.
6. Il finanziamento può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l' anno 1994.
9. La spesa di lire 1.000 milioni, riautorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 102, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta in ragione di lire 150 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
10. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale n. 7/1992, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
11. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 7/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
14. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 8117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Art. 150
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese commerciali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 10.600 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con l'ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore al commercio, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 151
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dall'articolo 103, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Sono revocati il limite d'impegno di lire 400 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012, dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1994 e dall'anno 1995, due limiti d'impegno di lire 200 milioni ciascuno.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l'anno 1994;
b) lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
c) lire 200 milioni per l'anno 2004.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il limite di impegno di lire 800 milioni, autorizzato, per l'anno 1994, dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 600 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
9. Lo stanziamento del capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 152
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 -1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 153
 Locazione finanziaria alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'articolo 63 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 154

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 155

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 156
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 103, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
8. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 103, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 157

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 158

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IX
 AUTORIZZAZIONI E RIDETERMINAZIONI DI SPESA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19
COME PROROGATA CON IL DL 28 DICEMBRE 1993, N. 542
- LEGGE FINANZIARIA 1994 -
CAPO I
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EX ARTICOLO 2
DELLA LEGGE N. 19/1991
Art. 159
 Partecipazioni alla << Finest SpA >>
ed al << Centro di servizi e di documentazione >>
(programma 3.5.1.)
1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotta di lire 2.700 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 97, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 300 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, sul capitolo 537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, la riduzione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 19/1991 .
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
2Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
3Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
CAPO II
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI
EX ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 19/1991,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DELLO STATUTO
DI AUTONOMIA SPECIALE
Art. 160
 Opere e interventi nel settore forestale
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2941 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 161
 Opere e interventi in agricoltura
(programmi 3.1.1., 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 162
 Interventi nel settore dell'artigianato
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.300 milioni fa carico al capitolo 8052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 163
 Infrastrutture nel settore turistico
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 164
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese industriali nelle zone montane
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.
1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
2Comma 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6Parole soppresse al comma 1 bis da art. 12, comma 15, L. R. 13/2000
7Ripristinate parole al comma 1bis ad opera dell'art. 7, comma 33, L.R. 23/2001.
Art. 165
 Rideterminazioni e revoche di spese
(programmi 0.5.1., 0.7.1., 3.5.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
2.5.3., 3.3.1., 3.3.2. e 3.4.4.)
1. La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 26, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 31 milioni per l'anno 1994, e lire 19 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La quota di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 23, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 32, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 126 milioni per l'anno 1994, e lire 74 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 29, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994, e lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per il 1994, autorizzata dall'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è rideterminata in ragione di lire 6.296 milioni per il 1994 e di lire 3.704 milioni per il 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 47/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.259 milioni per l'anno 1994 e di lire 741 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale, n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.543 milioni per l'anno 1994 e di lire 907 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.889 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.111 milioni per l'anno 1996, fermo restano il relativo onere residuo a carico del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. La spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 157 milioni per l'anno 1994 e di lire 93 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 315 milioni per l'anno 1994 e di lire 185 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 19, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
17. È revocata la spesa complessiva di lire 4.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta a carico del capitolo 7437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
18. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 21, comma 20, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
19. La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 13, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
20. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 944 milioni per l'anno 1994 e di lire 556 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1994 e di lire 370 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 166
 Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente alle nuove autorizzazioni disposte, per lire 22.000 milioni per l'anno 1996, con gli articoli 160, 161 e 163, nonché, limitatamente alla quota di lire 1.000 milioni, con l'articolo 162, è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo attribuita dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall' articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l' attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. Corrispondentemente alle rimodulazioni e revoche di spesa disposte con l'articolo 165 e, parallelamente, alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 162, limitatamente alla quota di lire 300 milioni, e 164, limitatamente alle quote per gli anni dal 1994 al 1996, è prevista la rimodulazione dell'entrata nella misura complessiva di lire 10.000 milioni dall'anno 1994 all'anno 1996, assegnata dallo Stato ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La quota di spesa autorizzata per l'anno 1997 con l'articolo 164 trova corrispondenza nell'attribuzione da parte dello Stato di pari importo per il medesimo anno, ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1. L'entrata e la spesa correlate fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'anno medesimo.
CAPO III
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EX ARTICOLO 14,
COMMA 1, DELLA LEGGE N. 19/1991, COME PROROGATO CON
L'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGGE N. 542/1993


( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 19 abrogato da art. 15, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 20 abrogato da art. 15, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
TITOLO X
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 168
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata con l'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 169
 Sedi regionali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 170
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1994, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 171
 Attività statistica
(programma 0.5.1.)
1. Nell'ambito dell'attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.
(1)
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1950 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 2/2006
Art. 172
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.
Art. 173

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 7/2000
Art. 174
 Spese per materiale informativo connesse agli
adempimenti del sostituto di dichiarazione d'imposta
(programma 0.1.4.)
1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli adempimenti previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 1137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
Art. 175

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2009
Art. 176
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48
(programma 1.4.1.)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 177
 Ripristino somme disimpegnate
su fondi statali vincolati
(programma 1.5.3.)
1. Per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzata la spesa di lire 920.270.000 per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 920.270.000 fa carico al capitolo 3849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 178
 Interventi nel settore sanitario.
Ripristino di somme inviate in economia
(programma 2.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 86, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 4375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 179

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74 bis, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 180

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 181
 Ripristino di somme destinate ad anticipazioni di contributi
comunitari
e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura
(programma 3.2.5.)
1. Per la concessione delle anticipazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1994 il rientro, per pari importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 40/1989, delle anticipazioni concesse, sul capitolo 1539 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
Art. 182
 Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'artigianato.
Ripristino somme inviate in economia
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 183
 Ripristino di somme disimpegnate, dovute ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in ordine alla definizione di situazioni pregresse, è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno, le cui annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 21.984.000 per l'anno 1994;
b) lire 7.328.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 29.312.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 29.312.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
CAPO II
 NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 184
 Attribuzioni in materia di studi e incarichi
ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7
1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
2Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 1/2005
Art. 185
 Modifiche agli articoli 70 e 217 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
2.
Nel testo dell'articolo 217 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 2. Presso l'Agenzia regionale del lavoro opera l'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, di cui al Titolo II della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7. >>.

Art. 186
 Iscrizione del personale regionale all'INPDAP
(programma 0.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981 - 31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
5 bis. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
6 bis.  
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016
Art. 187
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri
Enti locali per l'occupazione giovanile
1. In analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Art. 188

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 189
 Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 8 miliardi, entro e non oltre la data del 31 luglio 1994.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è previsto lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1994.
Art. 190

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 191
 Condizioni generali per la stipulazione dei
mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 47
1. I mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, possono essere stipulati per importi definiti sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari a tutto il 31 dicembre 1993.
2. I mutui già stipulati per le finalità di cui ai precitati articoli 48 e 55 della legge regionale n. 47/1993, possono essere ridefiniti e integrati in relazione alle predette risultanze finanziarie.
3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, provvede, ove necessario, ad integrare le condizioni già determinate ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 55, comma 2, della legge regionale n. 47/1993.
Art. 192
 Vendita di alloggi di proprietà regionale
siti a Gradisca d'Isonzo
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, nonché a quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, è autorizzata ad alienare a titolo oneroso gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/1989.
Art. 193
 Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale
23 agosto 1982, n. 58
1.
All'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:
<< In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.
Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria. >>.

Art. 194
 Progetti esecutivi del Parco urbano
1. I contributi già erogati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti esecutivi, compresi nel progetto urbanistico di parco urbano, ai sensi della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, anche se in presenza di termini di inizio e ultimazione lavori scaduti, possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari per la realizzazione di diversi progetti esecutivi, interessanti aree già comprese nel progetto urbanistico suddetto.
2. A tal fine i Comuni possono presentare alla Direzione regionale della pianificazione territoriale la domanda di trasferimento del contributo erogato entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando il progetto esecutivo, la cui deliberazione di approvazione attesti espressamente la conformità di esso al progetto urbanistico di cui al comma 1.
Art. 195
 Modifica dell'articolo 31 della legge regionale
7 settembre 1987, n. 30
1. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 2 bis, L.R. 30/1987.
Art. 196
 Modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 14 agosto 1987, n. 21
1. Nel testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> vengono aggiunte le parole: << , nonché, in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione >>.
Art. 197

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 198

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 199

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 200

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 201
 Rinuncia di somme a favore di Enti locali
1. Le somme versate alla Provincia di Gorizia ed al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per lavori di realizzazione del primo lotto del collegamento autostradale tra il casello di Redipuglia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, rispettivamente, per la costruzione di due sovrappassi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, non costituiscono credito dell'Amministrazione regionale. Non costituiscono altresì credito dell'Amministrazione regionale gli interessi maturati sulle somme come sopra dovute dalla Provincia e dal Comune stessi fino all'entrata in vigore della presente legge.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 19/1995
Art. 202
 Interpretazione autentica dell'articolo 8, terzo comma
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Rimborsi IVA
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
3. I lavori e le iniziative di cui al comma 2 possono concernere in particolare:
a) la costruzione di nuove opere infrastrutturali;
b) l'adeguamento ed il miglioramento di opere preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature e mezzi meccanici;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed attrezzature;
e) l'acquisto di aree;
f) il pagamento di cauzioni, di canoni demaniali e similari;
g) il pagamento di maggiori oneri per spese tecniche e generali;
h) l'acquisto e la sistemazione degli uffici degli enti.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 203
 
<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 204

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 205
 Modifica degli articoli 3 e 24, comma 3, della
legge regionale 30 giugno 1993, n. 51
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti già destinati all'assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore:
a) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. >>.

2. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 51/1993, è abrogata con riferimento al capitolo 4890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 206

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 207

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 208
 Interpretazione e modificazione della
legge regionale 5 settembre 1991, n. 46
1. In via di interpretazione autentica i contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 sono concessi ai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 46/1991, che risultino proprietari o gestori degli immobili sede delle previste attività.
2. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007
Art. 209
 Modifica dell'articolo 34, comma 32, della
legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1
1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, al comma 32 è soppressa la parola << natale >>.
Art. 210
 Riapertura del termine di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge regionale
23 agosto 1985, n. 45
1. Per quanto attiene all'evento grandine di cui al DPGR 3 dicembre 1991, n. 584/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 27 marzo 1992, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, è riaperto per giorni quindici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Si considerano comunque presentate validamente le domande relative all'evento grandine di cui al comma 1 pervenute dopo la scadenza del termine fissato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 12/1989, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 211

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 174, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2L' abrogazione dei commi 1 e 2 ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera f), L. R. 6/2010
Art. 212

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 213
 Modifica della legge regionale
19 febbraio 1990, n. 7
1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le date << 30 settembre 1992 >> e << 31 dicembre 1992 >> sono sostituite rispettivamente dalle date << 31 luglio 1994 >> e << 30 settembre 1994 >>.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 7/1990, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale n. 20/1992, la data << 31 dicembre 1993 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1994 >>.
Art. 214
 Investimenti migliorativi degli impianti
alienati dall'ERSA
1. Le cooperative agricole acquirenti degli impianti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, nonché ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 20/1992, sono tenute ad effettuare investimenti migliorativi degli impianti acquistati per una spesa che, sommata a quella di acquisto, determini un onere complessivo a loro carico di almeno il quarantacinque per cento del valore attuale dell'immobile sommato all'importo degli investimenti. Per valore attuale si intende il prezzo di mercato stabilito al momento della stipula del contratto di trasferimento della proprietà da perizia di stima dell'ERSA.
2. L'assunzione, da parte delle cooperative agricole, dell'impegno ad effettuare gli investimenti di cui al comma 1 costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Nel contratto di trasferimento di proprietà viene indicato il termine entro il quale le cooperative agricole effettuano gli investimenti di cui al comma 1.
4. Ai fini del comma 1 si applicano le limitazioni settoriali di cui al Regolamento ( CEE ) n. 866/90, i criteri di scelta per la selezione degli investimenti previsti dalla decisione della Commissione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 e la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 215

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996
Art. 216

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 217
 Modificazione della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50
1. Gli articoli 10 e 15 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sono abrogati.
Art. 218
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:
a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4.
3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 219

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.
Art. 220
 Finalizzazione di contributi assegnati al Consorzio
per lo sviluppo industriale della
zona dell'Aussa-Corno
1. I finanziamenti concessi al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno con l'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l'articolo 22, primo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, sono definitivamente assegnati al Consorzio stesso per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni nonché per l'acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali o l'esecuzione di interventi comunque tesi a favorire lo sviluppo industriale.
Art. 221
 Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre
1992, n. 30
1. Nel testo dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è abrogato il comma 1.
Art. 222

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 26/1997
Art. 223

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 224

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 225

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 226

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 227
 Modificazione della legge regionale
21 maggio 1992, n. 17
1. Gli effetti conseguenti all'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/1992.
Art. 228
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.445.910.073.916, suddiviso in ragione di lire 877.092.973.916 per l'anno 1994, lire 238.108.550.000 per l'anno 1995 e lire 330.708.550.000 per l'anno 1996, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e parallelamente un maggior onere di lire 32.000 milioni per l'anno 1996 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 128.660 milioni, suddiviso in ragione di lire 54.480 milioni per l'anno 1994, di lire 64.380 milioni per l'anno 1995 e di lire 9.800 milioni per l'anno 1996.
Art. 229
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; le disposizioni autorizzative di spesa hanno effetto dall'1 gennaio 1994.