LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 1
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell' articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:
a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) all' interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dalle leggi regionali vigenti.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì il parcheggio nell' ambito dei medesimi territori nonché la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade considerate nel successivo articolo 2 esistenti nei territori stessi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 2
 
1.
I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell' Assessore competente, è approvato l' elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell' articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.
2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l' Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione. >>.

2.
Il comma 6 dell' articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente:
<< 6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 3
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere;
d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agrituristici la cui attività sia legittimamente autorizzata.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;
g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo si svolgono all' interno dei territori di cui all' articolo 1 soggetti a servitù militari ed utilizzati permanentemente da mezzi per esercitazioni militari;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulla aree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.
4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all' espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all' esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) << Funzioni pubbliche >> quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
b) << servizi pubblici >> quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.
7. L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l' esecuzione d' ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo è effettuata dall' organo competente al rilascio dell' autorizzazione medesima. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 4
 
1.
All' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.
3. ter. Qualora l' autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all' organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all' articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione. >>.

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all' approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 5
 
1.
L' articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< 2. I contrassegni devono indicare l' Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all' attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione. >>.

2.
All' articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
<< 5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimentale il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 6
 
1.
All' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.
3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.
3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.