LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 40

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1991
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 26, comma 2, L. R. 14/1994
Art. 1
 
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
<< d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel Comune di Grado ed in località Dandolo nel Comune di Maniago. >>.

2.
All' articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:
<< 3. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s' intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico. >>.

Art. 2
 
1. L' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia, comunque, in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< 1. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d' acquisto anche in forma rateale. >>.

Art. 4
 
1.
L' articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< 1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell' immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l' ente gestore terrà conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte dell' utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, rivalutati alla data di stima. >>.


2.
All' articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:
<< 2. In considerazione delle finalità sociali perseguite dal disciolto Ente Nazionale per le Tre Venezie, nonché della tipologia degli immobili finalizzata alla bonifica ed allo sviluppo agricolo della zona, il prezzo determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto del 30%. >>.

Art. 5
 
1. L' articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< 3) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l' immobile richiesto in proprietà; >>.

2. L' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:
<< 4) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all' articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo; >>.

3.
All' articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:
<< 3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. >>.

Art. 6
 
1. Entro il 30 giugno 1995 possono essere presentate all' ente gestore eventuali nuove domande per l' acquisto degli immobili, di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, rimasti invenduti.
2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall' articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1987, n. 21, come da ultimo modificato dall' articolo 5 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 7
 
1.
All' articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, vengono aggiunti i seguenti commi:
<< 2. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita.
3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. >>.

Art. 8
 
1.
All' articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:
<< 1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della legge regionale n. 75/82. >>.

2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene inserito il seguente comma:
<< 4. Le domande dei soggetti interessati devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, da cui risulti che gli stessi rientrano in uno dei casi previsti dall' articolo 10. >>.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all' Amministrazione regionale eventuali nuove domande per l' acquisto degli immobili, di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 21/1987, rimasti invenduti.
4. Le domande di cui al comma 3 vanno corredate della documentazione prevista dall' articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 21/1987, così come modificato dal presente articolo.
Art. 9
 
1. Le domande di acquisto, già presentate ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 21/1987, restano valide.
Art. 10
 
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.