LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27

Norme sull' osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 114, comma 1, L. R. 50/1990
2Articolo 9 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 15/1992
3Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 15/1992
4Articolo 14 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 15/1992
5Integrata la disciplina della legge da art. 54, comma 2, L. R. 14/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 9/2006
6Articolo 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 15/2004
7Legge abrogata da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
CAPO I
 Ambito di applicazione
Art. 1
 Osservanza delle norme sismiche
e prevenzione dei danni da terremoto
1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell' osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge.
2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al Capo III della presente legge per la formazione e l' adeguamento degli strumenti urbanistici.
3. Negli stessi territori, il Sindaco - fatto salvo quanto previsto al Capo II - è tenuto a verificare, in sede di rilascio della concessione o dell' autorizzazione edilizia, anche l' osservanza delle previsioni contenute all' articolo 4, primo comma, lettere a) e b) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 29, comma 1, L. R. 31/1995
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 48, comma 1 quater, L. R. 5/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, lettera i), L. R. 16/2009
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 20, comma 2 bis, L. R. 16/2009
CAPO II
 Controllo sull' osservanza delle norme sismiche
Art. 2
 Opere soggette a comunicazione - denuncia
1. Fermo restando l' obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all' articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell' articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. La comunicazione - denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall' asseverazione del progettista in ordine all' osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.
4. La ricezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell' attestazione dell' avvenuta comunicazione - denuncia, autorizza l' inizio dei lavori, ai sensi dell' articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s' intende l' inizio dell' esecuzione delle strutture previste dal progetto.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 3
 Opere soggette a verifica tecnica
1. I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti a verifica sull' osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell' opera dell' apposita commissione tecnica di cui all' articolo 5.
2. Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre che al Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione - denuncia di cui all' articolo 2.
3. Il risultato, se positivo, autorizza l' inizio dei lavori.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2 bis, L. R. 30/1988 nel testo modificato da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 4
 Opere soggette a verifica tecnica a campione
1. La verifica sull' osservanza delle norme sismiche sulle opere di categorie diverse da quelle di cui all' articolo 3 viene effettuata dal collaudatore delle strutture di cui all' articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. La nomina del collaudatore deve avvenire, pertanto, prima dell' inizio dei lavori, con incarico del collaudo in corso d' opera e della revisione dei calcoli.
3. Le opere considerate dal presente articolo debbono, altresì, essere soggette a verifica a campione, con le modalità poste dal comma 1 dell' articolo 3.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono fissati i criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l' attuazione del sorteggio del campione.
5. La Giunta regionale si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di sottoporre, con motivato provvedimento, anche singoli progetti delle opere predette a verifica.
6. Il risultato delle verifiche di cui al presente articolo, se positivo o con prescrizioni, una volta comunicato agli interessati, autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2 bis, L. R. 30/1988 nel testo modificato da art. 68, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 5
 Commissione tecnica provinciale
1. Ai fini dell' effettuazione della verifica sull' osservanza delle norme sismiche, le Direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.
2. Ciascuna commissione è costituita da:
a) il Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro dipendente regionale di grado non inferiore a funzionario, appartenente alla specializzazione tecnico - ingegneristica;
b) un dipendente regionale di grado non inferiore a consigliere appartenente alla specializzazione tecnico - ingegneristica, designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
c) quattro esperti, scelti fra terne indicate dai rispettivi ordini professionali, in numero di due tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri ed in numero di uno ciascuno tra gli appartenenti all' Ordine degli architetti ed all' Ordine dei geologi.

3. Svolge funzione di segretario un dipendente in servizio presso la Direzione provinciale dei lavori pubblici, di grado non inferiore a segretario, appartenente alla specializzazione tecnica, designato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.
4. In caso di assenza o impedimento del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione provinciale dei lavori pubblici.
5. Qualora gli ordini professionali non comunichino le terne di cui al comma 2, lettera c), entro trenta giorni dalla richiesta, l' Assessore regionale ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui al medesimo comma 2, lettera c).
6. Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in due anni, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. A parità di voti prevale quello del presidente.
9. Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del Direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.
10. Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all' importo massimo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all' ottavo livello funzionale.
11. Al componente la commissione che verrà incaricato dal Presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso nella misura fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
12. Ai fini di quanto disposto dai commi 10 e 11, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi ed esperti invitati ai sensi del comma 9.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 31/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 4, L. R. 31/1995, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 52, comma 1, L. R. 16/2008
3Parole sostituite al comma 6 da art. 29, comma 3, L. R. 31/1995
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 2, L. R. 16/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 7, L. R. 16/2009
6Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 6
 Opere in cemento armato
1. La comunicazione - denuncia di cui all' articolo 2, per le opere considerate dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è valida, nelle zone dichiarate sismiche, anche ai fini e per gli effetti dell' articolo 4 della stessa legge n. 1086 del 1971 e la relativa documentazione, integrata secondo quanto prescritto dal predetto articolo 4, è conservata presso gli uffici della Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
2. Il collaudatore delle opere predette è tenuto ad attestare in sede di collaudo statico, altresì, la rispondenza dell' opera eseguita al progetto presentato, e tale attestazione è valida, pure, agli effetti dell' articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Nelle altre aree del territorio regionale, la denuncia dei lavori, di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, va, pure, presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, così come anche la relazione del successivo articolo 6, a struttura ultimata, del direttore dei lavori, nonché la comunicazione e la certificazione di cui all' articolo 7, commi terzo e quinto, della stessa legge n. 1086 del 1971.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 7
 Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali
1. È istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici un elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.
2. Nell' elenco possono essere iscritti, a domanda, ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.
3. Per la formazione e la tenuta dell' elenco di cui al comma 1, la Direzione regionale dei lavori pubblici si avvale della commissione di cui all' articolo 35 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
4. Nei territori di cui all' articolo 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all' articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell' elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.
5. Per le opere eseguite dagli enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso ente, prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui al presente articolo.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2Comma 2 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 3 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
4Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
CAPO III
 Disposizioni in materia urbanistica
Art. 8
 Adeguamento dello strumento urbanistico generale
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, formula un elenco di comuni, scelti fra quelli compresi entro la zona dichiarata sismica ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tenuti ad adeguare, entro un anno, il proprio strumento urbanistico generale alle direttive ed ai criteri metodologici di cui al Capo III delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, conformandolo, altresì, alle indicazioni di appositi studi di zonazione sismica.
2. Qualora, entro i successivi sei mesi, i Comuni interessati non abbiano provveduto ad affidare l' incarico per la predisposizione delle indagini geologiche e per la revisione dello strumento urbanistico generale, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.
3. Nei comuni di cui al comma 1, sino all' approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, l' edificazione è consentita secondo le indicazioni contenute nell' articolo 56 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, con la precisazione che per i piani attuativi ivi richiamati deve sussistere il parere geologico di cui all' articolo 10.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 15/1992
Art. 9
 Deroghe
1. La concessione di deroghe all' osservanza delle norme e prescrizioni sismiche, ai sensi dell' articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dall' Assessore regionale ai lavori pubblici, su parere favorevole del Comitato tecnico regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/1992
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 10
 Parere geologico
1. Il parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal competente ufficio della Direzione regionale dei lavori pubblici, sulla base di una specifica relazione predisposta dai soggetti proponenti.
2. Il parere suddetto deve essere chiesto dalle Amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e viene emesso dall' ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.
3. Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, viene richiesta - entro trenta giorni dalla data del ricevimento - al Comune interessato una relazione integrativa.
4. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data di ricevimento dell' ulteriore documentazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/1992
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 15/1992
3Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 15/1992
4Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 11
 Parere geologico per i Comuni situati
al di fuori delle zone sismiche
1. Per i comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio è soggetta ad apposito parere espresso dal competente Servizio della Direzione regionale dei lavori pubblici sulla base di una specifica relazione predisposta dai soggetti proponenti.
2. Per l' espressione di tale parere si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 10.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/1992
2Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
 Disposizioni transitorie
1. I Comuni di cui al comma 1 dell' articolo 11 sono tenuti a verificare la compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio. Nei casi in cui la predetta compatibilità non sussista, i Comuni dovranno adeguare lo strumento urbanistico entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
2. Fino ad avvenuto adeguamento il parere di compatibilità dovrà comunque venir espresso sulle varianti agli strumenti urbanistici vigenti e sui piani attuativi.
3. Le Commissioni tecniche di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, vengono rinnovate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
4. In via di interpretazione autentica degli ultimi due commi dell' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, si intendono componenti le commissioni anche gli studiosi od esperti invitati ai sensi dell' ottavo comma del medesimo articolo 5.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 15/1992
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/1994
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 8/1994
4Comma 2 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 8/1994
5Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 13
 Documentazione
1. Ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sono emanate prescrizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei previsti controlli e verifiche.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 14
 Valutazione dei rischi geologico e sismico
1. Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dei rischi geologico e sismico del territorio regionale, anche in collegamento con analoghe iniziative delle altre Regioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:
a) alle spese per la realizzazione e gestione della rete di controllo sismico del territorio regionale;
b) all' esecuzione di studi, indagini, nonché all' acquisto di strumentazioni atte all' acquisizione di elementi utili per una migliore conoscenza nei riguardi dei rischi geologico e sismico.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l' Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all' Amministrazione stessa ed, in particolare, dell' Osservatorio geofisico sperimentale, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, l' Amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all' Amministrazione stessa, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 15/1992
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 15/1992
3Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 15
 Repressione delle violazioni
1. Il processo verbale di accertamento delle violazioni previste dall' articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini ed agli effetti di cui al Titolo III della stessa legge, è trasmesso alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 16
 Norme applicabili e disposizioni abrogate
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relativi decreti di attuazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 17
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dei commi 10 e 11 dell' articolo 5 fanno carico al capitolo 816 e, rispettivamente, 820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
Art. 18
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 14 fanno carico al capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. La denominazione del precitato capitolo 2500 viene modificata sostituendo la locuzione << documenti e dati, >> con la locuzione << documenti, dati e strumentazioni, >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.