LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 7, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 8, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
CAPO I
 Norme di modifica e di integrazione
della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 1
 
1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell' entrata in vigore della presente legge, siano stati eseguiti lavori di riparazione anche con l' utilizzo dei benefici previsti dalla citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.
2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l' intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l' immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.
4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in novanta giorni a decorrere dalla notificazione di cui al comma 3. Non sono ammesse domande di intervento pubblico.
5. Non si fa luogo all' addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.
6. I benefici regionali di cui al comma 4 vengono concessi anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 2
 
1. I benefici recati dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle Amministrazioni comunali che, successivamente al 6 maggio 1976 e comunque non oltre quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato al loro patrimonio immobili danneggiati dal sisma per destinarli al soddisfacimento di finalità di interesse collettivo.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.
3. Anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata con il DPGR n. 1614/Pres. del 5 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, purché gli interventi di recupero statico e funzionale siano stati inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi considerato all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole sostituite al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 3
 
1. A parziale modifica dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della citata legge regionale n. 30 del 1977, ai criteri di aggiornamento in vigore alla data del decreto di concessione qualora questa risulti posteriore a quella del decreto di approvazione del progetto di cui all' articolo 31 della medesima legge regionale n. 30 del 1977.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.
Art. 4
 
1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << per un decennio >> sono sostituite dalle parole << fino al 31 dicembre 1989 >>.
2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.
Art. 5
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, possono, su istanza del coniuge proprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo ancorché legalmente separato.
Art. 6
 
1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell' ipotesi di edifici da riparare per renderli funzionali agli usi consentiti dalla predetta legge regionale n. 30 del 1977, che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che alla data del 6 maggio 1976 vi aveva sede o vi svolgeva un pubblico servizio o una pubblica funzione.
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche se l' edificio sia già stato ammesso alle provvidenze della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34; in tal caso il relativo importo è posto in detrazione dal contributo riconosciuto ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977.
3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l' edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, già presentate dai soggetti titolari, alla data del 6 maggio 1976, del diritto di proprietà dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatte valide ai fini della concessione dei relativi contributi a favore dei soggetti legati al proprietario originario da vincolo di parentela e che abbiano acquistato mortis causa la titolarità dell' immobile danneggiato, già oggetto di donazione.
CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 8
 
1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall' articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata o da adottarsi, e altresì effettuata in adeguamento al Piano urbanistico regionale generale, rimane soggetta alla procedura prevista al Titolo II, Capo II, della suddetta legge regionale.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 10
 
1.
All' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti quarto, quinto e sesto commi:
<< Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al secondo comma del presente articolo, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione del successivo articolo 46, terzo comma, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto secondo comma.
Il rimanente venti per cento è posto a carico dell' assegnatario interessato.
Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi del citato articolo 46, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale. >>.

Art. 11
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell' immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L' erede che agisce deve dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
2. Trovano applicazione i commi terzo e quarto dell' articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
1. All' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole << previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 >> sono aggiunte le parole << ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori. >>.
Art. 13
 
1. Sono fatti salvi i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dal precedente articolo 12.
Art. 14
 
1. Sono ammessi ai benefici di cui all' articolo 46 delle legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell' articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l' emissione del provvedimento di concessione.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonché a quelli di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono altresì riconosciuti i contributi ventennali costanti previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, sugli incrementi dei parametri di superficie.
4. I benefici di cui ai commi 1 e 3 sono estesi, alle stesse condizioni, a favore del coniuge convivente dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Art. 15
 
1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, nonché quelli previsti dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, può essere presentata dai soggetti di cui all' articolo 42, quinto comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell' ordine ed alle condizioni ivi previste.
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il decesso sia avvenuto dopo gli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 16
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << per un decennio >> sono sostituite dalle parole << fino al 31 dicembre 1989. >>.
2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.
Art. 17
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non titolarità di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa in capo agli interessi si intende riferita a quelle ubicate sul territorio nazionale.
Art. 18
 
1. All' articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << primo, secondo e quarto comma >> nonché le parole << eccezion fatta per il terzo comma >> sono soppresse.
2. I provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 60 della legge regionale n. 63 del 1977, così come modificato dal comma 1, sono sanati a tutti gli effetti.
Art. 19
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all' originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi. >>.

Art. 20
 
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell' ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltà di alienazione e di locazione disposti dall' articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.
Art. 21
 
1.
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente ottavo:
<< I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi. >>.

2. Al decimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << di cui al precedente terzo comma >> sono sostituite dalle parole << di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma >>.
3. Al dodicesimo comma dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << decimo >>.
Art. 22
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell' articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall' articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, di cui all' articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l' acquisto dell' edificio e per l' eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.
Art. 23
 
1. All' ultimo comma dell' articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori; >> sono sostituite dalle seguenti: << dopo l' accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell' avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto; >>.
Art. 24
 
1. Il quarto comma dell' articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.
2. I programmi degli interventi approvati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in difformità della soppressa disposizione sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole << sette per cento >> sono sostituite dalle parole << dieci per cento >>.
Art. 26
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.
CAPO III
 Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977,
n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 27
 
1. Il termine per l' emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest' ultima, salvo che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, della documentazione richiesta.
2. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 2 abrogato da art. 52, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 28
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 29
 
1. Nei casi in cui l' adozione da parte dell' Autorità giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilità del cantiere, impedisca lo svolgimento degli interventi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati che, a causa di tale impedimento, siano incorsi nella decadenza dai contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, prima della cessazione dell' efficacia del provvedimento limitativo, possono chiedere di essere riammessi agli stessi benefici dai quali sono decaduti con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data in cui sono messi in grado di continuare i lavori.
2 Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ad eccezione del termine per l' esecuzione dei lavori indicato all' ottavo comma, che è fissato in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riammissione.
Art. 30
1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d' acqua dal terreno tali da impedire l' utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti:
a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
3. Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l' erogazione dei contributi ha luogo:
a) in ragione del novanta per cento dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate.

4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 81, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 81, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
CAPO IV
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2Ampliato il regime transitorio di applicabilita' delle disposizioni abrogate dall' articolo 168, comma 1, L.R. 50/90, ad opera degli articoli 91 e 99 della L.R. 37/93.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 34
1. Le norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attività commerciale o artigianale che, pur non facendo, sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione, appartenga allo stesso proprietario della medesima e da questa non risulti separata da altre proprietà.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 83, L. R. 50/1990
Art. 35
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 36
 
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 37
 
1. All' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le parole << solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ordine ivi previsto, >> sono sostituite dalle seguenti: << da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, >>.
Art. 38
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ed integrato con l' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti aventi titolo ai contributi previsti dal Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 39
 
1. All' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono soppresse le parole << secondo comma >>.
Art. 40
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi necessari per la sicurezza di nuovi edifici realizzati con i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data.
3. Per l' istruttoria delle domande di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 41
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al cinquanta per cento, per gli interventi, ivi considerati, intrapresi dai soggetti privati prima dell' entrata in vigore della presente legge e necessari alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42
 
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri previsti dall' articolo 18, secondo comma, della medesima legge regionale fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale sui quali gravano, in base alla normativa vigente, gli oneri relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici cui i muri di sostegno ineriscono.
Art. 43
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 44
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dal precedente articolo 43, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano utilmente presentato le relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria. >>.

Art. 47
 
1. I benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato la proprietà di unità immobiliari, ancorché comprese in edifici danneggiati a causa degli eventi sismici, sempreché ne venga conservata l' originaria destinazione d' uso.
2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell' intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.
Art. 48
 
1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituiti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell' ente proprietario, in conformità al disposto di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all' interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l' accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell' ente proprietario, anche al pubblico.
Art. 49
 
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità S= 12 e S= 9, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati del trenta per cento.
Art. 50
 
1. Il termine fissato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.
4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonché per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, eccezion fatta per i primi due commi.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 51
 
1.
Dopo il quinto comma dell' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto il sesto comma:
<< Ai fini della corresponsione dell' indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 52
 
1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell' emanazione del decreto anzidetto.
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 54
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 55
 
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, termine da ultimo prorogato al 30 giugno 1987 dall' articolo 66 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1987.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 56
 
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d' appalto comprendente l' intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l' appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all' esecuzione dell' intervento medesimo.
3. Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della legge regionale n. 53 del 1984.
Art. 57
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1 dicembre 1986, n. 879, le disposizioni dell' articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono conservate in vigore anche con riferimento alle previsioni di cui all' articolo 4, primo comma, della citata legge n. 879 del 1986.
Art. 58
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi effettuato prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 8 del 1986 con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.
2. Entro i medesimi limiti, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell' articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 59
 
2.
Alla fine dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto commi:
<< Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell' assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato. >>.

Art. 60
 
1. La disposizione di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 19, abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 61
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio inultimato.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 62
 
1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, agli effetti di cui all' articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere efficacemente manifestata, alle condizioni ivi previste e fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da uno dei componenti il nucleo familiare o da uno degli eredi del soggetto deceduto. Il reddito cui fare riferimento è quello del soggetto rinunciante e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
 
1. Al secondo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> sono inserite le parole << terzo e quarto >> e dopo le parole << 66, terzo >>, sono inserite le parole << quarto e quinto >>.
2. All' ottavo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> è inserita la parola << terzo >> e dopo le parole << 66, terzo >> è inserita la parola << quarto >>.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
Art. 65
 
1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole << 30 giugno 1988 >> sono sostituite dalle parole << 30 giugno 1989 >>.
Art. 66
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d' appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e per i contratti d' opera intellettuale stipulati dai Comuni o dalla medesima Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione degli interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 a carico della parte privata contraente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
 Norme varie, finali e finanziarie
Art. 67
 
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 39/1989
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 20/1992
Art. 68
 
1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista dall' articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, superfici minime inferiori a quelle previste dall' articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel limite massimo del venti per cento limitatamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
 
1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, è data facoltà di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, alla riparazione antisismica degli edifici di loro proprietà, beneficiando, allo scopo, di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell' ottanta per cento di quello che sarebbe loro spettato ai sensi del citato articolo 50 della legge regionale n. 63 del 1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima, e riferiti alla data del decreto di concessione.
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a seguito di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
Art. 70
 
1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell' istituto di credito mutuante.
3. L' importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.
4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.
5. L' ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.
6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.
7. L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all' articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.
Art. 71
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
Art. 72
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all' iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.
2. Alla concessione dell' anticipazione di provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.
3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari aggli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.
Art. 73
 
1. In considerazione della necessità dell' adozione di tipologie e soluzioni architettoniche particolari, nonché dell' impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell' ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l' arredamento.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non si fa luogo all' applicazione dell' articolo 65 della stessa legge, sono detratti dal contributo determinato ai sensi del comma 1.
4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 74
 
1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata << Comitato culturale PRADIS >>, con sede in Comune di Clauzetto, un finanziamento per la costruzione di un edificio destinato a soddisfare finalità museali e turistico - culturali.
2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune di Clauzetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni ed a garantire, limitatamente alla parte museale, l' apertura al pubblico.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Per l' istruttoria della domanda, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 75
 
1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell' efficienza scolastica di alcuni edifici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:
a) dell' edificio destinato a sede dell' Istituto tecnico - commerciale statale << G. Marchetti >>, di proprietà dell' Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell' edificio destinato a sede della Scuola media statale << A. Manzoni >>, di proprietà dell' Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell' edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 40/1996 con effetto, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 26/88.
Art. 76
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici del 1976.
2. A tal fine gli enti suddetti devono presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 88, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 77
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, i prefabbricati ad essa trasferiti in proprietà ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 465.
2. I prefabbricati di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale delle comunità, salvo che i Comuni cessionari non ritengano di alienarli, anche a titolo gratuito, ovvero di porli in demolizione perché inidonei a qualsiasi uso.
Art. 78
 
1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l' acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, della aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.
1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell' insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell' area occupata dai manufatti.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l' attitudine all' impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
3. Il finanziamento per l' acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate.
4. Alla concessione del finanziamento provvede con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all' esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario.
5. Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi anteriori al trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.
6. Per la corresponsione delle indennità di occupazione trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l' eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
8. Ferma restando l' eventuale revisione dello strumento urbanistico in vista della nuova destinazione d' uso delle aree sulle quali insistono i manufatti qui considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento del trasferimento della proprietà e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità a prescindere dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l' abitabilità o l' agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
2Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 8 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 2, L. R. 37/1993
6Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 54, comma 3, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 37/1993
8Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 9/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 4, L. R. 40/1996
10Comma 5 interpretato da art. 138, comma 6, L. R. 13/1998
Art. 79
 
1. L' Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all' uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.
2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.
3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l' alloggio idoneo all' uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi.
4. Per le finalità del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 80
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori.
Note:
1Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 81
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:
a) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa - il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).
3. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i titolari delle domande presentate ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, possono optare per il conseguimento delle provvidenze recate dal presente articolo.
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
6. Sono fatti salvi, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e c) del comma 1, i finanziamenti disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 82
 
1. I soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 83
 
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, è disciplinato dall' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.
Art. 84
 
1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano portato a compimento i relativi lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, permangono i finanziamenti concessi.
2. Nei casi in cui, all' anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli Enti destinatari del finanziamento dovranno presentare alla Segreteria generale straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale i lavori devono essere portati a compimento, pena la decadenza dal finanziamento concesso.
3. Le istanze eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine utile di cui all' articolo 44, quinto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della fissazione del termine perentorio di ultimazione dei lavori.
Art. 85

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 86
 
1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.
2. L' erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.
3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d' ufficio, all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.
3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data.
4. Nel caso, peraltro, che i termini di cui al comma 3 siano inutilmente scaduti prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza che gli interessati abbiano dato inizio ai lavori di riparazione risultanti dal verbale di accertamento dei danni, il Sindaco può, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, autorizzare l' esecuzione dei lavori stessi, ai sensi dell' articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, fissando a tal fine nuovi termini e disponendo, contestualmente, la conferma dei contributi già assentiti.
5. Limitatamente ai casi in cui alla notifica del verbale di accertamento dei danni non abbia fatto seguito il rilascio della autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di riparazione con il contributo regionale, gli interessati che abbiano nondimeno dichiarato al Comune, immediatamente dopo la suddetta notifica, la volontà di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento, riservandosi di dar inizio ai lavori in un momento successivo, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per ottenere i contributi di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 87
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.
Art. 88
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.
2. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i contributi di cui all' articolo 27 o all' articolo 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 89
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l' immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
Art. 90
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant' anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.
Art. 91
 
1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell' impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell' impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.
Art. 92
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall' abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.
Art. 93
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, senza l' audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 94

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 152, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 95
 
1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell' edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l' edificio non appartenga all' ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall' Ente o Istituto beneficiario titolare dell' edificio.
2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell' Ente proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l' edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 87, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 96
 
1. I compensi dovuti ai professionisti per l' attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all' entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell' attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.
Art. 97
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell' esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 98
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 9300 (2.1.210.3.07.26.) con la denominazione: << Spese per gli interventi diretti ad eliminare infiltrazioni d' acqua dal terreno a salvaguardia degli edifici riparati o ricostruiti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9300 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 99
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9301 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici riparati o ricostruiti per eliminarne le infiltrazioni d' acqua dal terreno >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9301 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9301 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 100
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 36 fanno carico al capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 101
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 52 fanno carico al capitolo 9213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 102
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 58 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 103
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 9230 (1.1.152.2.06.32) con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 9222 del precitato stato di previsione.
Art. 104
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9312 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: << Prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 9312 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il rimborso previsto dal comma 4 dell' articolo 70, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1537 (4.3.6.) con la denominazione: << Rimborso delle somme erogate a titolo di prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell' entrata.
Art. 105
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: << Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9302 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell' articolo 72, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito - << per memoria >> - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all' iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari >>.
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell' entrata.
Art. 106
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 73 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9309 (2.1.241.3.08.09.) con la denominazione: << Contributi per la ricostruzione di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto destinate all' esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a seguito degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9309 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9309 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 107
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 74 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9308 (2.1.242.3.08.06.) con la denominazione: << Finanziamento alla Associazione denominata " Comitato culturale PRADIS" per la costruzione di un edificio destinato a finalità museali e turistico - culturali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9308 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9308 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 108
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9303 (2.1.233.3.12.32.) con la denominazione: << Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell' Istituto tecnico commerciale e statale" G. Marchetti", della Scuola media statale" A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9303 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 109
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9313 (2.1.233.3.06.04.) con la denominazione: << Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9313 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 110
 
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9304 (2.1.232.3.10.24.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per l' acquisto di aree su cui insistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale o comunque a turismo minore >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9304 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 111
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 9305 (2.1.232.3.07.26.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi degradati o inidonei >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9305 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9305 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 112
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9306 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione: << Finanziamenti ai Comuni per le spese d' acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico, nonché dei sedimi stradali >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9306 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9306 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 113
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 81 fanno carico al capitolo 9277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 114
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 96 fanno carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 115
 
1. La denominazione del capitolo 9221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene così modificata: << Spese dirette nonché rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese derivanti da sentenze dell' autorità giudiziaria, da pronunce arbitrali e da giudizi >>.
Art. 116
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.