LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/01/1983
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Norme riguardanti autorizzazioni di spese per l' esercizio
1983 o di spese ripartite in più esercizi
Art. 1
 
In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società Immobiliare Triestina SpA alla Università degli Studi di Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società stessa un contributo speciale << una tantum >> per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 2
 
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 286, 300 e 303 RD 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 5 e 14, lett. a) della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto coll' art. 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 18.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' art. 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni di cui lire 800 milioni per l' esercizio 1983 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dagli artt. 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
L' amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' importo complessivo di lire 5.000 milioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per le finalità previste dal terzo comma, punto 1, dell' art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dagli artt. 6, primo comma e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Per le finalità previste dall' art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983, lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985.
Per le finalità previste dall' art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' art. 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 137 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' esercizio 1983.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 3, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1983.
Per le finalità previste dall' art. 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni nell' esercizio 1983.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' esercizio 1983.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1983 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
Art. 4
 
L' autorizzazione di spesa di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000 disposta con l' art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 65, viene revocata.
A favore del << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> - costituito con il predetto art. 5 - è autorizzata l' assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli artt. 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 64/1983
Art. 5
 
La spesa autorizzata con il combinato disposto dell' articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, e del secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene ridotta di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1983.
CAPO II
 Autorizzazioni di nuovi limiti d' impegno e revoche
o riduzioni di limiti d' impegno già autorizzati
Art. 6
 
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 750.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2012.
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 700.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 400.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall' art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall' art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' art. 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Ai sensi del secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 100 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Art. 7
 
Il limite d' impegno, di lire 300.000.000, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 2, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 42, viene ridotto di lire 105 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 105 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 settembre 1967, n. 26, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 355.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 355.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 700.000.000 autorizzato con l' articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo e secondo comma della predetta legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con la legge regionale 23 luglio 1979, n. 36, viene ridotto di lire 40.250.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 40.250.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 187.700.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 187.700.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 227.950.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 227.950.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di lire 396.750.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della predetta legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 396.750.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, viene ridotto di lire 129.400.000 a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 129.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della predetta legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 179.400.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 179.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Il limite di impegno di lire 180 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981, con l' art. 4 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1995, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 1, della predetta legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 il limite di impegno di lire 180 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1997.
Art. 8
 
Il limite di impegno, di lire 500.000.000, autorizzato per l' esercizio 1980, con l' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Il limite di impegno di lire 500.000.000, autorizzato con l' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' esercizio 1984, con il combinato disposto dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, e dell' art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003, vengono revocate.
CAPO III
 Norme riguardanti finanziamenti di interventi
a favore delle zone terremotate
Art. 9
 
Per le finalità previste dall' art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell' industria ed un limite di impegno di lire 1.000 milioni per il settore del commercio.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di lire 2.000 milioni e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 10
 
Per gli interventi previsti dall' art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Art. 11
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di lire 10.000 milioni lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Art. 12
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 13
 
Per far fronte agli oneri derivanti dai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
CAPO IV
 Norme diverse non comportanti nuovi o maggiori spese
per il bilancio regionale
Art. 14
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, fanno carico al capitolo 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 70, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
Art. 18
 
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato istituito con l' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato con l' articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 19
 
L' articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali. >>.

L' art. 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell' Assessore preposto alla Direzione della pianificazione e bilancio, sentite le Direzioni regionali competenti per materia e/o gli Enti ed Amministrazioni interessati.
Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell' Assessore preposto alla corrispondente Direzione di concerto con quello indicato al precedente comma. >>.

All' art. 7 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, il terzo comma viene sostituito dal seguente:
<< L' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato capitolo 710 dello stato di previsione dell' entrata. >>.

Art. 20
 
Ai sensi dell' art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei capitoli 308, 309, 310, 311, 316, 317, 516, 2462 e 8827 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1983.