LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 40

Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente 'Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle Unità Sanitarie Localì e 3 giugno 1981, n. 35, concernente 'Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale.'

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1981
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
Il secondo e il terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1 luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1 gennaio 1982.
Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi a amministrativi dei Consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Qualora non sia avvenuta l' elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' Unità Sanitaria Locale entro il 90 giorno della proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora, nonostante la gestione commissariale, non si addivenga alla elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' unità Sanitaria Locale, si provvede ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1980, n. 60, >>.

Art. 2
 
In attesa del trasferimento ai sensi dell' articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità Sanitarie Locali, previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dall' Assessorato della Sanità, per le necessità di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 33/1988
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.