LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1979, n. 35

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/07/1979
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno, prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonché di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio - economiche.
Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i Comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole Amministrazioni.
In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d' intervento ad integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.
Art. 2
 
La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1, con l' obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede:
a) ad individuare, in collaborazione con gli Enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;
b) ad individuare, d' intesa con gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;
c) a quanto stabilito all' articolo 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979 - 1982, articolato in piani annuali, per l' utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per le finalità di cui alla lettera a) la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la Commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.
Art. 3
 
Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l' alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
TITOLO II
 Norme modificative ed integrative del Capo II della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 4
Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall' articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall' articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
Qualora i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l' articolo 7 primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.
Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell' edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%. Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.
In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l' edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l' interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno determinati l' ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.
Ove, invece, l' interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell' alloggio o dell' unità produttiva negli edifici ad uso misto, l' abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 11, terzo comma, L. R. 57/1981
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, quinto comma, L. R. 53/1984
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 31, quarto comma, L. R. 30/1977 nel testo modificato da art. 6, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del sesto comma da art. 36, primo comma, L. R. 55/1986
6Sesto comma interpretato da art. 36, secondo comma, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 37, primo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, sesto comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
10Sesto comma interpretato da art. 44, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 45, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 153, comma 1, L. R. 50/1990
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 11, L. R. 48/1991
15Derogata la disciplina del sesto comma da art. 11, comma 2, L. R. 48/1991
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 48/1991
17Integrata la disciplina del quarto comma da art. 27, L. R. 37/1993
18Integrata la disciplina del quinto comma da art. 27, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 27, L. R. 37/1993
20Parole aggiunte al terzo comma da art. 130, comma 1, L. R. 17/2010
21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
Art. 5
 
All' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della presente legge rimangono soggette le domande per beneficiare delle provvidenze di cui al Capo II della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente presentate in termine e con riguardo alle quali non siano stati ancora, alla data del 30 marzo 1979, approvati i relativi progetti esecutivi, ai sensi dell' articolo 17 della stessa legge.
Art. 6
 
I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall' applicazione degli indici parametrici considerati all' articolo 4 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 7
 
Nel caso in cui i costi per le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l' interessato non intenda sottoporre il progetto all' esame del Gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di contributi ventennali costanti pari all' 8% della medesima, da corrispondersi annualmente.
Nel caso in cui l' interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all' articolo 30 della medesima legge.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 63/1983
Art. 8
 
Le convenzioni di cui all' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai Sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.
Sull' esigenza di prevedere la stipulazione delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato, i Sindaci interpellano la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della surrichiamata legge regionale.
Nei confronti dei soggetti che hanno stipulato le succitate convenzioni il contributo previsto dall' articolo 15, primo comma, lettera b) della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui all' articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c) della stessa legge.
Nei confronti dei soggetti che non hanno stipulato le convenzioni, il contributo suindicato verrà concesso limitatamente al costo delle opere, di cui allo stesso articolo 5, primo comma, lettera a).
Nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto, per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza, il Comune provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla rideterminazione del contributo medesimo, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente.
La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, articolo 3, quinto comma, è subordinata alla stipulazione di un atto d' obbligo unilaterale trascritto a cura del Comune a spese dell' interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Note:
1Sesto comma interpretato da art. 42, primo comma, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina del quarto comma da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 39, primo comma, L. R. 55/1986
4Sesto comma interpretato da art. 46, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 9
 
I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall' articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente detti termini, alla progettazione, salvo rinuncia dell' interessato da comunicarsi all' Amministrazione comunale entro 30 giorni, si procede tramite intervento pubblico, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il conferimento degli incarichi di progettazione, la Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi, sentiti gli Enti locali interessati, dei Gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle Società di progettazione, di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o di liberi professionisti.
Note:
1Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 10
All' esecuzione delle opere di riparazione previste dall' articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria.
Sempre su richiesta dei Comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
Quando nell' attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli Enti locali si verifichino omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell' esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la Segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per l' esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 11
Nell' ipotesi di cui all' articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
4Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
6Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
Art. 12
Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in Comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonché dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991
Art. 13
 
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, emanati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora l' ultimazione dei relativi lavori abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell' eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge sempreché, per l' accertamento della loro regolare esecuzione, si sia proceduto secondo le modalità stabilite dalle leggi suindicate.
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché per l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori si proceda secondo le modalità stabilite.
Art. 14
 
Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell' Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalità organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
Oltre a tali compiti, il Gruppo interdisciplinare centrale esprime parere:
a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al Capo I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già di competenza del soppresso Comitato urbanistico regionale, con le modalità indicate dall' articolo 5 della stessa legge;
b) sui progetti esecutivi delle opere di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora superino sotto l' aspetto della convenienza economica i limiti ritenuti ammissibili per la loro approvazione a norma dell' articolo 4 della presente legge, limitatamente alla fissazione della quota percentuale in aumento da concedersi in applicazione del disposto di cui all' articolo 4, terzo comma, della presente legge;
c) ( ABROGATA ).

Nell' esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 15
 
L' esame di competenza dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.
In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.
Art. 16
Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio a norma dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica - da effettuarsi a cura della Regione - della mancata catalogazione.
Coloro che non avessero presentato in tempo utile la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del Comune che l' edificio di loro proprietà rientrava nell' ipotesi prevista dall' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, alla progettazione si provvederà ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 17
 
Al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' art. 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunta la frase:
<< Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori >>.

Art. 18
 
L' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta.
Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere. >>

Art. 19
 
Il contributo di cui all' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è elevato di un ulteriore 5% nell' ipotesi in cui i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati dal Comune alla data del 30 marzo 1979.
TITOLO III
 Norme modificative ed integrative del Capo III della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 20
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti - a pena di decadenza - a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli stessi soggetti, i quali richiedano che le provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge regionale siano determinate sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere di riparazione, possono presentare - entro e non oltre il 30 giugno 1980 - il progetto esecutivo di tali opere, redatto secondo i criteri generali, previsti dall' articolo 4 della presente legge.
Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell' applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato articolo 4.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 42, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, sesto comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 21
 
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell' articolo 31 della predetta legge, possono presentare - entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma e per gli effetti da tale articolo previsti, - il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità a quanto ivi disposto.
Art. 22
 
All' articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall' articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:
<< e, comunque, fino ad un contributo massimo >> l' alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:
<< - di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione >>.

Allo stesso articolo 23, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
<< Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile. >>

Art. 23
 
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dal Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione.
I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell' abitazione.
Art. 24
 
Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell' esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell' esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
TITOLO IV
 Norme modificative e integrative del Capo IV della legge
regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 25
 
I contratti a termine in scadenza come previsto dal secondo comma dell' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1979.
Art. 26
 
All' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< Detta disposizione non si applica neppure nei confronti del proprietario che aliena l' edificio o parte di esso a persona che già alla data del 6 maggio 1976 lo occupava in locazione, e che non dispone in proprietà di altro alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare. >>

TITOLO V
 Norme modificative ed integrative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed
integrazioni
Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Ai fini della concessione del contributo regionale l' interessato dovrà provare di avere la disponibilità dell' alloggio previsto dal primo comma del presente articolo; la prova può essere validamente data con dichiarazione resa dall' interessato stesso ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Gli alloggi ricevuti dal Comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate nell' articolo 36, terzo comma e seguenti, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto a provvidenze dalla stessa legge stabilite.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 28
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.
Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all' articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
3Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 29
 
All' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
La deroga alle norme igienico - sanitarie è consentita - limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 - ai sensi dell' articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983. >>

Art. 30
 
All' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani utili. >>

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 2/1982
Art. 31
 
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 46 bis:
<< Art. 46 bis
 
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti pari all' 8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore. >>

Art. 32
 
Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.
L' importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.
L' erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell' Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l' estinzione dell' operazione di prefinanziamento.
Art. 33
 
Per le finalità di cui all' articolo precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l' onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l' onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.
L' erogazione degli importi corrispondenti all' onere a carico dell' Amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli Istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalità previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 34.
Art. 34
 
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito e prevedere la prestazione - ove necessario - di garanzie regionali sulle operazioni di prefinanziamento.
Art. 35
 
Il terzo comma dell' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione. >>

Art. 36
 
Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l' alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell' articolo 49 citato.
I benefici di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 37
 
All' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all' 8%.
Art. 38
 
L' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all' 8% per la durata massima di 20 anni. >>

Art. 39
 
In caso di comproprietà dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l' entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.
Resta ferma tuttavia la comproprietà dell' immobile ricostruito.
Qualora l' immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 40
 
Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 41
 
L' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:
<< Art. 56
 
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva. >>

Art. 42
 
Il contributo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 43
 
L' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:
<< Art. 58
 
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. >>

Art. 44
 
Al primo comma, punto 3 dell' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole << dall' articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 >> sono sostituite dalle seguenti << dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati >>.
Art. 45
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.
Il nuovo rapporto è disciplinato dall' articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l' alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall' articolo 41 della presente legge. >>

Art. 46
 
All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale. >>

Art. 47
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.
La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 26/1988
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 2, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 4, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
12Parole aggiunte al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 113, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 24, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 4/2001
Art. 48
 
Limitatamente alle opere di cui all' articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 
All' articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza dei Comuni >> aggiungere: << nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare >>.
Art. 50
 
Qualora per l' esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all' importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.
Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un' istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale. Quest' ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l' ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.
Art. 51
 
All' articolo 82, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << per gli edifici pubblici >> sono aggiunte le parole << e le opere pubbliche >>.
Al medesimo articolo, quarto comma, dopo la parola << assistenziale >> sono aggiunte le parole << ed igienico - sanitario >>.
Art. 52
 
Nell' interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l' accertamento dell' appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l' erogazione del contributo di cui al primo comma.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 49, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 53
 
Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 34, L. R. 2/1982
Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 55
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.
Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
TITOLO VI
 Norme modificative ed integrative di varie leggi regionali
di intervento per le zone terremotate
Art. 56
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole << soggetti sinistrati >> sono inserite le seguenti: << di emigranti rientrati stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 57
 
Il divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 non si applica nell' ipotesi di cui all' articolo 67 della presente legge.
Art. 58
 
All' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole << 6 maggio >> sono aggiunte << o 15 settembre >>.
Art. 59
 
All' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:
<< Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari. >>.

Art. 60
 
All' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:
<< I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 >>.

Art. 61
 
Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa - previa presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione - anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all' articolo 1, primo comma della stessa legge regionale.
La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell' ammontare del contributo spettante a ciascun Comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell' integrazione del contributo stesso.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci che dovessero pervenire a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979, per essere destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate.
L' autorizzazione ha riguardo alle merci suindicate, importate a partire dal 1 gennaio 1979.
TITOLO VII
 Norme finali
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 140, comma 10, L. R. 37/1993
Art. 65
 
I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilità, per i quali sia prevista la concessione di provvidenze contemplate in leggi regionali emanate a seguito del sisma del 1976, devono essere corredati dalla previsione - risultante da apposita dichiarazione - delle opere necessarie al superamento di barriere architettoniche da parte di persone handicappate.
Art. 66
Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione o la ricostruzione di un edificio, sul quale sia necessario effettuare opere per consentire a sé o a persone conviventi che siano handicappate il superamento di barriere architettoniche, possono ottenere, su domanda da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo in conto capitale pari al costo di dette opere.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 37/1993
Art. 67
 
Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all' attività di allevamento zootecnico nell' esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell' attività medesima.
L' accoglimento della domanda di contributo - anche in sanatoria - per quanto concerne il secondo edificio da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, che la sottopone al parere della Commissione consiliare di cui all' articolo 17, primo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è subordinato all' autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 68
 
Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si terranno in considerazione anche i nati successivamente al 6 maggio 1976 e fino alla data della concessione dei contributi stessi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 2/1982
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, quinto comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 30/1988
4Articolo abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
5Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale i pareri previsti dall' articolo 69 della L.R. 35/79 sono emessi dalla Commissione legislativa del Consiglio stesso competente in materia di edilizia.
TITOLO VIII
 Norme finanziarie
Art. 70
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5412 con la denominazione << Spese per l' abbattimento di unità immobiliari da demolire e per lo sgombero delle macerie >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5516 con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di soggetti che ricevano od abbiano ricevuto dopo il 6 maggio 1976 in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, un alloggio per il quale debbano od abbiano dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 33, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5519 con la denominazione << Pagamento agli istituti di credito degli oneri relativi agli interessi nei casi di prefinanziamento >>.
Per le finalità previste dal precedente articolo 63, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 459 con la denominazione << Spese per diritti doganali gravanti sulle merci pervenute a titolo gratuito alla Regione dall' estero nell' anno 1979 e destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate >>.
Art. 71
 
Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5518 con la denominazione << Interventi straordinari ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi nei Comuni terremotati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all' annualità autorizzata per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 72
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5517 con la denominazione << Contributi pluriennali costanti a copertura del costo dei mutui contratti o da contrarre da parte dei Comuni per l' esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Per gli scopi previsti dal precedente comma è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite d' impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 73
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 5503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
A carico del precitato capitolo 5503 è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 74
 
Gli oneri previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente articolo 55 fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione - anche in relazione alla sostituzione dell' articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente articolo 43, viene così modificata << Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l' acquisto di alloggi >>.
A carico del precitato capitolo 5509, è autorizzato, per l' esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 75
 
Gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene così modificata << Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione, da studi professionali o da liberi professionisti e per la consulenza e collaborazione di società ed enti specializzati >>.
Gli oneri previsti dal penultimo comma del precedente articolo 4 e dal precedente articolo 52, nonché quelli relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dai precedenti articoli 55 e 66, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 47 fanno carico ai capitoli 5406, 5407 e 5408 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979 - 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, le cui denominazioni vengono modificate inserendo dopo la parola << sanitario >> la parola << religioso >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 51, la denominazione del capitolo 5514 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene modificata inserendo dopo le parole << ad edifici pubblici >> le parole << e ad opere pubbliche >> e dopo la parola << assistenziale >> le parole << ed igienico - sanitario >>.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 62 fanno carico al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene modificata aggiungendovi le parole << e locati >>.
Art. 76
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 77
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.