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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1484

Modificazione dell'art. 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U1484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-10-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il comma ultimo dell'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, è modificato come segue:

«I magistrati nominati ai sensi dell'art. 25 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura, anche oltre il limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, in numero però non superiore a dieci e ad essi si applicheranno le disposizioni dei comma secondo e quarto dell'articolo medesimo».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Nava - Oviglio
- Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° ottobre 1924.

Atti del Governo, registro 229, foglio 9. - Casati.