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REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  3-10-1927
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Art. 26

((I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate))
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