stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

note: Entrata in vigore della legge: 23-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-3-2001

Art. 22

(Organizzazioni e attività sindacali)
1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.