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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 483

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

note: Entrata in vigore della legge: 28-1-1999
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Testo in vigore dal:  28-1-1999

Art. 3

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Nota all'art. 3:
- La legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1990, n. 103.