stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-1-1998

Art. 3

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi
ed i film per ragazzi
1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. È istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:
a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".
3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.".
4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".
Note all'art. 3:
- L'art. 48 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:
"Art. 48 (Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi). - La commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sull'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9 è composta di:
a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;
c) due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e lo spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.
Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.
I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al rignardo apposita dichiarazione scritta.
Per essere nominati componenti della commissione è necessario non avere svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.
Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film di lungometraggio e della assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.
All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenute altresì le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previsti dall'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emanazione del regolamento stesso".
- Gli articoli 49 e 50 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono così formulati:
"Art. 49 (Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi). - La commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'art. 11 è composta di:
a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818;
c) un docente universitario in materie scientifiche e un docente di sociologia o di psicologia designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.
La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e sentita la commissione centrale per la cinematografia.
Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito.
I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame del film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.
Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.
I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta.
Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio".
"Art. 50 (Comitato per i film prodotti per i ragazzi). - Il comitato che esprime il parere sulla qualifica di film ''prodotti per i ragazzì' è composto di:
a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;
c) un docente universiario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;
e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
g) un insegnante di scuola media inferiore, designato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
Il comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della commissone centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria.
I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo".
- L'art. 11, comma terzo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:
"Art. 11 (Premi di qualità ai cortometraggi).
(Omissis).
Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:
a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno".
- L'art. 28, comma ottavo, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è così formulato:
"Art. 28 (Fondo particolare).
(Omissis).
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia".