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LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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Testo in vigore dal:  3-2-1996

Art. 9

Trasferimento degli oneri
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.