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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 7

(Organi dell'Autorità di sistema portuale)
1. Sono organi dell'autorità di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
((possono essere disposti))
la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
((
b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l'omesso esercizio o gravi irregolarità nell'espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell'Autorità
))
c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresì, un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.