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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal:  24-2-1994

Art. 5

(Procedura per l'acquisto della proprietà).
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590:
"Art. 4. - Una commissione provinciale - composta del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'uffico tecnico erariale e di un rappresentante dell'ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.
Il giudizio di congruità, previsto dal precedente art. 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano in singoli fondi".