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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  25-7-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.